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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25805/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, già destinatario di sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni sette di reclusione ed euro 9.000 di multa per ricettazione ed estorsione aggravata, ha chiesto al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena con diminuzione di un terzo, invocando le sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p. e dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevedono la diminuzione della pena per i fatti di lieve entità. Il Tribunale dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che il fatto, come cristallizzato nel giudicato, non fosse di lieve entità. Con il ricorso per cassazione si è dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la questione era sopravvenuta rispetto al giudizio di cognizione e che il giudice dell'esecuzione potesse comunque intervenire sul giudicato per rideterminare la pena; (2) violazione degli artt. 629 e 628 c.p., dell'art. 666 c.p.p. e degli artt. 3 e 27 Cost., lamentando che la concreta modesta offensività del fatto, anche per la richiesta di soli 400 euro e l'assenza di violenza o minacce, imponesse il riconoscimento della lieve entità e la conseguente riduzione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice dell'esecuzione, sulla base dell'accertamento compiuto in cognizione, può escludere l'applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale quando il fatto, valutato nel suo complesso, non presenti caratteristiche di lieve entità; la motivazione del Tribunale è stata considerata completa e immune da vizi. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché sostanzialmente fattuale e reiterativo dell'istanza, oltre che fondato sull'erroneo assunto che la sola modesta entità del danno patrimoniale basti da sola a integrare la lieve entità, mentre la valutazione richiede un apprezzamento complessivo di più fattori. Non è stata disposta alcuna rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna definitiva.

  • art. 629 c.p.

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha introdotto la diminuzione di pena per il fatto estorsivo di lieve entità; il giudice dell'esecuzione può valutare se il caso concreto rientri o meno nella lieve entità.

  • art. 628 c.p.

    la Corte richiama la pronuncia costituzionale che ha esteso anche alla rapina la diminuzione di pena per i fatti di lieve entità.

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso; il giudizio di esecuzione è descritto come sede in cui il giudice può valutare l'istanza di rideterminazione della pena.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per il limite di sintesi della motivazione del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della necessità di rimodulare la pena per fatti di lieve entità.

  • art. 27 Cost.

    la Corte costituzionale viene richiamata per la violazione dei principi di proporzione e finalità rieducativa in assenza di un'attenuante per il fatto lieve.

Massime di principio

  • Quando, dopo il giudicato, interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale che introduce o amplia un trattamento sanzionatorio più favorevole, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena solo se il rapporto esecutivo non è esaurito e nei limiti tracciati dal giudicato di cognizione.
  • L'applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva della condotta, non essendo sufficiente il solo dato della modesta entità del danno o del profitto.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel dare attuazione a una pronuncia additiva della Corte costituzionale, deve muovere dall'accertamento già compiuto in cognizione e può negare la rideterminazione della pena quando il fatto, valutato nella sua globalità, risulti comunque non lieve.
  • Le doglianze che si limitano a prospettare una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione se non evidenziano un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
  • La valutazione della lieve entità nei reati patrimoniali a struttura variabile deve considerare natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla consistenza del danno o del pericolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneRapinaRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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