Cassazione Penale, Ordinanza n. 02889/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentativo di furto in abitazione aggravato. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., sostenendo che non potesse essere integrata dal solo fatto che il reato fosse stato commesso di notte; dall'altro, vizio di motivazione sulla applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha reputato corretta la motivazione della Corte territoriale sia sull'aggravante della minorata difesa, perché il fatto era stato commesso alle tre di notte, nell'oscurità, in assenza di passaggio di persone e di circolazione, con modalità idonee a ostacolare la difesa; sia sulla recidiva, perché i precedenti dell'imputato e la nuova condotta deponevano per una maggiore capacità a delinquere e per la prosecuzione di un processo delinquenziale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 c.p.
L'aggravante della minorata difesa può essere integrata anche dalla commissione del fatto in tempo di notte, purché la pubblica o privata difesa risulti in concreto ostacolata e non vi siano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare l'effetto
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 61 n. 5 c.p.
La motivazione sulla minorata difesa è coerente quando valorizza la notte, l'oscurità, l'assenza di passaggio e di circolazione, nonché la maggiore difficoltà di percezione del fatto
art. 99 c.p.
La recidiva facoltativa richiede una specifica motivazione, anche sintetica, sull'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere
art. 606 c.p.p.
Il ricorso che deduce vizi di legge e di motivazione è scrutinato nei limiti delle doglianze, ma viene dichiarato inammissibile se manifestamente infondato
Massime di principio
- La circostanza aggravante della minorata difesa può derivare dal solo tempo di notte, ma solo quando le concrete modalità esecutive del fatto mostrino un effettivo ostacolo alla difesa e non risultino neutralizzate da elementi contrari.
- La valutazione della minorata difesa è corretta se il giudice di merito collega il contesto temporale e ambientale alla concreta agevolazione dell'azione criminosa, con motivazione non illogica.
- In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente sulla maggiore capacità a delinquere dell'imputato, ma l'onere è soddisfatto anche con motivazione concisa quando i precedenti e la nuova condotta mostrino la prosecuzione di un processo delinquenziale.
- Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte lo dichiara inammissibile e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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