Cassazione Penale, Sentenza n. 17639/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trapani che aveva applicato la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per la violazione dell'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-sexies del d.lgs. 30/04/1992 (guida in stato di ebbrezza), convertita in lavori di pubblica utilità, omettendo però di applicare le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla legge, in particolare la sospensione della patente di guida, e di disporre la confisca del veicolo; il Procuratore generale ha censurato l'omessa statuizione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che anche nelle sentenze di patteggiamento devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che la legge impone per il reato contestato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e ha rinviato al Tribunale di Trapani per un nuovo giudizio esclusivamente su tali profili (sospensione patente e valutazione sulla confisca del veicolo).
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti). La Corte precisa che l'accordo tra le parti non esclude l'obbligo, per il giudice, di applicare quelle misure o sanzioni non negoziabili e previste dalla legge.
art. 186 d.lgs. 30/04/1992 (Codice della strada)
comma 2 lett. b) e comma 2-sexies
Prevede la fattispecie di guida in stato di ebbrezza e le conseguenti sanzioni, comprese sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente, confisca del veicolo) per i casi previsti dalla legge; tali accessori devono essere applicati anche in caso di patteggiamento.
art. 606 c.p.p.
comma 1 lett. b) e comma 2
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del controllo sulla sentenza. La Corte indica che il ricorso per omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie è ammissibile e va valutato secondo i criteri ordinari di legittimità.
art. 568 c.p.p.
Richiamato in quanto parte del quadro normativo che delimita le statuizioni negoziabili nell'accordo tra le parti; non esclude il controllo di legittimità sulle questioni non negoziabili.
art. 111 Cost.
Uso costituzionale per motivare il principio secondo cui le decisioni giudiziarie non possono essere esentate dal controllo giurisdizionale sui profili non negoziabili dall'accordo delle parti, a tutela del giusto processo.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato contestato; l'accordo delle parti non può esonerare il giudice da questa obbligazione.
- L'omissione di misure obbligatorie (es. sospensione della patente, confisca del veicolo) in sentenza di patteggiamento è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Corte può annullare limitatamente alle statuizioni omesse e rinviare per nuovo giudizio su quei punti.
- Prima di omologare un patteggiamento il giudice deve verificare e motivare l'applicabilità di eventuali misure o sanzioni non negoziabili per legge; l'errore o l'omissione sono soggetti a controllo di legittimità.
- Le sanzioni amministrative accessorie collegate a reati stradali (es. art. 186 C.d.S.) devono essere valutate e, se obbligatorie, disposte anche quando la pena principale sia stata concordata e convertita (es. in lavori di pubblica utilità).
- Nel predisporre la difesa o nell'accordo di patteggiamento, è necessario considerare anche gli effetti amministrativi e reali (patente, veicolo) oltre alla pena principale, perché tali effetti potrebbero non essere eliminabili dall'intesa tra le parti.
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