Cassazione Penale, Sentenza n. 458/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione del 6/12/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 30/01/2018. Il ricorrente sosteneva che la Corte aveva errato nel ritenere che il rimedio esperibile fosse quello di cui all'art. 629-bis c.p.p. (rescisione del giudicato) e non la restituzione nel termine per impugnare prevista dall'art. 175 c.p.p., poiché il dispositivo di primo grado era stato pronunciato l'8/01/2014 (prima della riforma operata dalla legge n. 67/2014) e doveva pertanto applicarsi la previgente disciplina e la norma transitoria (art. 15-bis, comma 1, legge 67/2014). Denunciava dunque un errore nella valutazione della successione normativa e nella ricostruzione della vicenda processuale (mancata conoscenza della sentenza di primo grado e conseguente restituzione nel termine).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata non costituisce un errore percettivo interno al giudizio (che sarebbe ammesso ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.), ma una valutazione di diritto e di merito relativa all'applicabilità di talune norme e alla ricostruzione giuridica dell'iter processuale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che delimita l'ambito del rimedio per errore di fatto ai soli errori percettivi nella lettura degli atti interni e non agli errori di interpretazione normativa o di valutazione. Inoltre, la Corte ha osservato che non risultava un errore sulla data della sentenza di primo grado, dato che tale data era menzionata nella sentenza di appello richiamata dalla decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Predisce il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte interpreta la norma restrittivamente, riservando il rimedio agli "errori percettivi" (svista o equivoco nella lettura di atti interni) e escludendone l'uso per errori di diritto o valutazioni di merito
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla restituzione nel termine per impugnare; l'odierno Collegio valuta la sua applicabilità in base alla ricostruzione giuridica dei fatti processuali e alle regole transitorie, ma ritiene che la questione non possa essere risolta mediante il ricorso per errore di fatto
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedio della rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente fosse diretta più a una valutazione della correttezza dell'uso di questo istituto rispetto alla restituzione, questione di diritto non sindacabile con il rimedio per errore di fatto
legge n. 67/2014, art. 15-bis, comma 1
Norma transitoria invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della previgente disciplina; la Corte non ha deciso nel merito l'applicabilità della transizione normativa perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per incompetenza del rimedio invocato
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16103/16104 del 27/03/2002; Sez. Un. n. 18651 del 26/03/2015)
Richiamate come principio guida: l'errore di fatto ammesso dall'art. 625-bis è un errore percettivo nella lettura degli atti che abbia influito sulla decisione; sono esclusi errori di interpretazione normativa o valutazioni di merito, che costituiscono errori di giudizio
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi nella lettura degli atti interni (svista/equivoco) e non per contestazioni di diritto o valutazioni di merito.
- Se la censura riguarda l'interpretazione o l'applicazione di norme (anche transitorie) o la qualifica giuridica di situazioni fattuali, occorre impugnare con i rimedi ordinari previsti (appello, ricorso per cassazione) oppure, se previsto, con gli specifici mezzi (es. rescissione del giudicato), non con il rimedio dell'errore di fatto.
- Quando la data di una pronuncia di primo grado è espressamente menzionata negli atti richiamati dalla decisione impugnata, la Corte presume la conoscenza della stessa e non accoglie la tesi di un "errore di fatto" sulla data a meno che non risulti una chiara svista nel provvedimento impugnato.
- In situazioni analogue, è fondamentale documentare con precisione (atti, certificazioni, brani processuali) la sussistenza di una svista percettiva concreta nel provvedimento impugnato; l'assenza di tale prova porta all'inammissibilità e a possibili condanne alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Prima di proporre un ricorso per errore di fatto, valutare se la questione sia invece di diritto o di merito: in tal caso il rimedio appropriato non è il 625-bis ma le impugnazioni ordinarie o gli strumenti previsti dal codice per la specifica fattispecie (es. rescissione del giudicato).
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