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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37756/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di prevenzione emesso nei confronti di Santo Furfaro e riconducente beni anche a familiari, deducendo: 1) violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di prove testimoniali e per presunta necessità di oralità nel procedimento di prevenzione; 2) illegittimo ampliamento della qualificazione della pericolosità (da quella qualificata alla generica) senza preventiva e chiara contestazione; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza e la perimetrazione temporale della pericolosità (valutazione delle dichiarazioni di collaboratori e testimoni, intercettazioni e riscontri); 4) errori e omissioni nel calcolo della sproporzione tra redditi leciti e incremento patrimoniale (sperequazione), con mancata considerazione di specifiche fonti lecite, finanziamenti e beni dissequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Rocco Alampi, Susanna Anile e Giuseppe Furfaro; il ricorso di Santo Furfaro è stato invece parzialmente accolto nei limiti di profili patrimoniali specifici. In particolare la Suprema Corte ha confermato la legittimità di larga parte della confisca e la possibilità per il giudice di prevenzione di utilizzare autonomamente risultanze penali e indiziarie, respingendo le censure sull'assimilazione formale alle regole del dibattimento penale e sul divieto di riconsiderare la tipologia di pericolosità purché fondata sugli stessi elementi di fatto e garantito il contraddittorio. Tuttavia la Cassazione ha rilevato carenze motivazionali su singoli acquisti/posizioni (es. acquisto Valdichiana Network S.r.l., Fiat 500 L del 2014, posizioni finanziarie riferite a Giochi Sud, fabbricato di Gioia Tauro), annullando la confisca limitatamente a quei beni e rinviando alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame su quei punti. Sono state confermate le statuizioni sulle restanti risultanze e disposta la condanna di Alampi, Anile e Giuseppe Furfaro al pagamento delle spese e della sanzione per inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    art. 1; art. 4, comma 1, lett. b) e lett. c); art. 7 (comma 1, comma 2, comma 4-bis, comma 9); art. 28, comma 1, lett. b)

    Stabilisce la disciplina delle misure di prevenzione: la Corte ribadisce l'autonomia e la specificità del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, la possibilità di utilizzare risultanze penali e indiziarie, e la distinzione tra pericolosità qualificata (indiziati di reati) e pericolosità generica (abitualità di delitti produttivi di reddito illecito). L'art.7 consente la richiesta di prove ma non impone l'applicazione integrale delle regole del dibattimento.

  • codice di procedura penale

    art. 125; art. 240; art. 616

    Art.125 e art.240 citati in relazione ai criteri di prova e alla confisca penale del profitto (distinta dalla confisca di prevenzione). Art.616 richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità.

  • legge 24 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamata fra le norme procedurali richiamate nella motivazione; la Corte la menziona nel novero delle disposizioni valutate a supporto dell'iter procedurale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 13; art. 24; art. 41; art. 42; art. 111

    I principi costituzionali evocati riguardano la libertà personale, il diritto di difesa, la libertà di iniziativa economica e il diritto ad un giusto processo; la Corte li interpreta bilanciando la tutela dei diritti con le finalità preventive delle misure antimafia.

Massime di principio

  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può utilizzare risultanze penali e indiziarie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, verbali d'indagine) e non è vincolato alle regole del dibattimento penale, pur nel rispetto del contraddittorio.
  • La qualificazione della pericolosità può essere ri-interpretata (es. da qualificata a generica) purché la nuova definizione sia fondata sugli stessi elementi di fatto già conosciuti e la difesa abbia avuto un concreto contraddittorio su quegli elementi.
  • La confisca di prevenzione non richiede l'accertamento puntuale del profitto di ciascun reato come nella confisca penale: è sufficiente dimostrare l'abitualità di condotte delittuose capaci di produrre reddito illecito e l'assenza di adeguate fonti lecite per giustificarne gli incrementi patrimoniali.
  • I terzi indicati come intestatari (coniugi, figli) hanno legittimazione limitata: possono impugnare la confisca dimostrando l'effettiva titolarità dei beni; non possono in via principale contestare i presupposti di pericolosità del proposto.
  • In tema di sproporzione/sperequazione, il giudice deve valutare con precisione la provenienza delle somme: acquisti coperti da mutui o finanziamenti possono essere esaminati per verificare se la provvista abbia origini lecite o meno; omissioni motivazionali su singoli beni giustificano annullamento e rinvio.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili: documentare puntualmente fonti lecite (contratti, movimentazioni bancarie, provvista dei mutui), richiedere l'ammissione e l'esame specifico delle prove decisive, contestare con precisione le valutazioni di sproporzione indicando dati alternativi e chiedere la valutazione separata di singoli beni quando la provvista è mista (lecita/illecita).

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