Cassazione Penale, Sentenza n. 37756/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di prevenzione emesso nei confronti di Santo Furfaro e riconducente beni anche a familiari, deducendo: 1) violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di prove testimoniali e per presunta necessità di oralità nel procedimento di prevenzione; 2) illegittimo ampliamento della qualificazione della pericolosità (da quella qualificata alla generica) senza preventiva e chiara contestazione; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza e la perimetrazione temporale della pericolosità (valutazione delle dichiarazioni di collaboratori e testimoni, intercettazioni e riscontri); 4) errori e omissioni nel calcolo della sproporzione tra redditi leciti e incremento patrimoniale (sperequazione), con mancata considerazione di specifiche fonti lecite, finanziamenti e beni dissequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Rocco Alampi, Susanna Anile e Giuseppe Furfaro; il ricorso di Santo Furfaro è stato invece parzialmente accolto nei limiti di profili patrimoniali specifici. In particolare la Suprema Corte ha confermato la legittimità di larga parte della confisca e la possibilità per il giudice di prevenzione di utilizzare autonomamente risultanze penali e indiziarie, respingendo le censure sull'assimilazione formale alle regole del dibattimento penale e sul divieto di riconsiderare la tipologia di pericolosità purché fondata sugli stessi elementi di fatto e garantito il contraddittorio. Tuttavia la Cassazione ha rilevato carenze motivazionali su singoli acquisti/posizioni (es. acquisto Valdichiana Network S.r.l., Fiat 500 L del 2014, posizioni finanziarie riferite a Giochi Sud, fabbricato di Gioia Tauro), annullando la confisca limitatamente a quei beni e rinviando alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame su quei punti. Sono state confermate le statuizioni sulle restanti risultanze e disposta la condanna di Alampi, Anile e Giuseppe Furfaro al pagamento delle spese e della sanzione per inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
art. 1; art. 4, comma 1, lett. b) e lett. c); art. 7 (comma 1, comma 2, comma 4-bis, comma 9); art. 28, comma 1, lett. b)
Stabilisce la disciplina delle misure di prevenzione: la Corte ribadisce l'autonomia e la specificità del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, la possibilità di utilizzare risultanze penali e indiziarie, e la distinzione tra pericolosità qualificata (indiziati di reati) e pericolosità generica (abitualità di delitti produttivi di reddito illecito). L'art.7 consente la richiesta di prove ma non impone l'applicazione integrale delle regole del dibattimento.
codice di procedura penale
art. 125; art. 240; art. 616
Art.125 e art.240 citati in relazione ai criteri di prova e alla confisca penale del profitto (distinta dalla confisca di prevenzione). Art.616 richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità.
legge 24 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata fra le norme procedurali richiamate nella motivazione; la Corte la menziona nel novero delle disposizioni valutate a supporto dell'iter procedurale.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 13; art. 24; art. 41; art. 42; art. 111
I principi costituzionali evocati riguardano la libertà personale, il diritto di difesa, la libertà di iniziativa economica e il diritto ad un giusto processo; la Corte li interpreta bilanciando la tutela dei diritti con le finalità preventive delle misure antimafia.
Massime di principio
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può utilizzare risultanze penali e indiziarie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, verbali d'indagine) e non è vincolato alle regole del dibattimento penale, pur nel rispetto del contraddittorio.
- La qualificazione della pericolosità può essere ri-interpretata (es. da qualificata a generica) purché la nuova definizione sia fondata sugli stessi elementi di fatto già conosciuti e la difesa abbia avuto un concreto contraddittorio su quegli elementi.
- La confisca di prevenzione non richiede l'accertamento puntuale del profitto di ciascun reato come nella confisca penale: è sufficiente dimostrare l'abitualità di condotte delittuose capaci di produrre reddito illecito e l'assenza di adeguate fonti lecite per giustificarne gli incrementi patrimoniali.
- I terzi indicati come intestatari (coniugi, figli) hanno legittimazione limitata: possono impugnare la confisca dimostrando l'effettiva titolarità dei beni; non possono in via principale contestare i presupposti di pericolosità del proposto.
- In tema di sproporzione/sperequazione, il giudice deve valutare con precisione la provenienza delle somme: acquisti coperti da mutui o finanziamenti possono essere esaminati per verificare se la provvista abbia origini lecite o meno; omissioni motivazionali su singoli beni giustificano annullamento e rinvio.
- Per difendersi efficacemente in casi simili: documentare puntualmente fonti lecite (contratti, movimentazioni bancarie, provvista dei mutui), richiedere l'ammissione e l'esame specifico delle prove decisive, contestare con precisione le valutazioni di sproporzione indicando dati alternativi e chiedere la valutazione separata di singoli beni quando la provvista è mista (lecita/illecita).
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