Cassazione Penale, Ordinanza n. 33780/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità penale, sostenendo che il falso fosse grossolano e quindi configurasse un reato impossibile. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, perché reiterava argomenti già esaminati dalla Corte territoriale e non si confrontava adeguatamente con la motivazione impugnata. In particolare, ha rilevato che il falso è grossolano soltanto quando la falsificazione sia immediatamente riconoscibile da chiunque, mentre tale riconoscibilità era stata esclusa con riguardo alla data di scadenza del documento e all'autorità emittente. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge per l'omesso avviso della possibilità di accedere alla sostituzione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che il giudice non è tenuto a proporre sempre una pena sostitutiva e che l'omesso avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina la nullità della sentenza, implicando una valutazione negativa circa la sussistenza dei presupposti. Qualora il motivo fosse stato diretto contro la mancata sostituzione della pena, esso sarebbe stato comunque generico, poiché il giudice d'appello non può disporre la sostituzione d'ufficio in assenza di una richiesta specifica e motivata formulata con l'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico per mancata correlazione con le ragioni della sentenza impugnata; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto all'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. e comunque generico se riferito alla mancata sostituzione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 545-bis, comma 1, c.p.p.
omesso avviso all'imputato della possibilità di accedere alla sostituzione della pena
L'omessa formulazione dell'avviso subito dopo la lettura del dispositivo non comporta la nullità della sentenza, poiché il giudice non è obbligato a proporre in ogni caso una pena sostitutiva e l'omissione presuppone una valutazione negativa circa la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 597, comma 5, c.p.p.
disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello
La sostituzione della pena detentiva breve non rientra tra i benefici e le diminuenti che il giudice d'appello può applicare d'ufficio; in assenza di una richiesta specifica e motivata nell'atto di appello, la sostituzione non può essere disposta ex officio.
Massime di principio
- Ricorre il falso grossolano, e quindi il reato impossibile, soltanto quando la falsificazione dell'atto sia talmente evidente da risultare immediatamente riconoscibile da chiunque; la non riconoscibilità da parte del quivis de populo esclude tale configurazione.
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non presentino la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- L'omessa formulazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina di per sé la nullità della sentenza, poiché il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso una pena sostitutiva e l'omissione presuppone una valutazione negativa circa i relativi presupposti.
- La sostituzione della pena detentiva breve non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello quando non sia stata formulata nell'atto di gravame una richiesta specifica e motivata, poiché tale sostituzione non rientra tra i benefici e le diminuenti soggetti alla deroga prevista dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
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