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Sentenza

Sentenza n. 2489/2026 - Milano, Sezione 1

PER L'OTTEMPERANZA al giudicato formatosi sulla sentenza numero 221/2025, emessa in data 20 maggio 2025, dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro – carta docente;

Giustizia amministrativa202600628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 221/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari per consentirne il godimento. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 maggio 2025, ma l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha considerato, da un lato, già adeguata la nomina del commissario ad acta e, dall'altro, ha richiamato le ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora individuate dall'Adunanza Plenaria: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione e può essere esclusa in presenza di ragioni ostative, oltre che quando risulti manifestamente iniqua.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione, con riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alla decisione entro un termine determinato.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta, con fissazione del termine e delle modalità di intervento sostitutivo, costituisce una misura idonea a garantire l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà oggettive dell'adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità procedimentale e alla rilevanza degli interessi pubblici.
  • La presenza di un commissario ad acta già nominato per l'ipotesi di ulteriore inerzia può costituire, di per sé, una ragione per respingere la richiesta di astreinte, quando la misura sostitutiva sia concretamente idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
  • Nell'esecuzione di una sentenza relativa all'attivazione della Carta elettronica del docente, la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più soggetti e strutture amministrative e l'elevato numero di controversie seriali possono integrare ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora, soprattutto quando il beneficio abbia funzione incentivante e non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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