Sentenza n. 1418/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia del Comune di Scandicci, Settore 4 “Governo del Territorio”, Servizio U.O. 4.1 “Edilizia Privata e SUAP”, 10.03.2021, n. 3, avente a oggetto “Diniego di sanatoria PES 595 2020”; della nota del Comune di Scandicci, Settore 4 “Governo del Territorio”, Servizio U.O. 4.1 “Edilizia Privata”, 14.09.2020, avente a oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 209, L.R. n. 65/2014. Pratica edilizia PEC n. 595/2020”; - della nota del Comune di Scandicci, Settore 4 “Governo del Territorio”, Servizio U.O. 4.1 “Edilizia Privata”, 14.09.2020, avente a oggetto “Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica Pratica Edilizia PAacp 594/2020 a sanatoria – ordinanza n. 44 del 24.01.20, Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento. - della ordinanza del Comune di Scandicci, Settore 4 “Governo del Territorio”, Servizio U.O. 4.1 “Edilizia Privata”, 24.01.2020, n. 44, avente a oggetto “Ordinanza SCIA 2 2020”; - degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali rispetto ai provvedimenti sopra indicati, fra cui in particolare: la delibera del Consiglio comunale di Scandicci, 10.04.2019, n 34, che ha approvato il Piano Operativo del Comune di Scandicci (con particolare riguardo agli articoli 23 e 109 delle NTA del Piano Operativo e alla Tavola cartografica di “Livello C - Classificazione del patrimonio edilizio esistente e usi specialistici nella parte in cui individua l'immobile di proprietà del sig. Sicco come “Volume Secondario”; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità relativo a interventi sulla copertura e a modifiche interne, comunicazioni dei motivi ostativi, ordine di ripristino e classificazione urbanistica dell'immobile come "volume secondario"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una SCIA per interventi di risanamento conservativo e modifiche interne, comprendenti la sostituzione di una copertura piana con una copertura a falde inclinate. A seguito dell'inibizione della SCIA e dell'ordine di ripristino, aveva chiesto l'accertamento di conformità. Il Comune ha respinto l'istanza ritenendo che la nuova copertura comportasse incremento volumetrico e variazione della sagoma, incompatibili con la disciplina delle NTA del piano operativo comunale applicabile agli immobili classificati come "volumi secondari"; ha inoltre rilevato l'incompletezza della documentazione e l'utilizzo di modulistica errata. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 380/2001, sostenendo che la nozione nazionale di ristrutturazione conservativa prevalesse sulla disciplina comunale più restrittiva; 2) insussistenza di un incremento volumetrico urbanisticamente rilevante, qualificando il maggiore ingombro come volume tecnico, nonché riconducibilità dell'intervento alla ristrutturazione edilizia comprendente modesti aumenti di volume o variazioni di sagoma funzionali all'adeguamento antisismico o all'efficientamento energetico; 3) mancata acquisizione preventiva del parere della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica; 4) illegittimità del diniego per mancato stralcio d'ufficio della parte relativa alla copertura e mancato rilascio di una sanatoria parziale per le altre opere; 5) e 6) censure contro autonome parti della motivazione del diniego; 7) illegittimità della classificazione dell'immobile come "volume secondario" per travisamento e difetto di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le definizioni nazionali delle categorie edilizie vincolano la disciplina relativa al titolo edilizio, all'onerosità e al regime sanzionatorio, ma non impediscono ai Comuni di stabilire, nell'esercizio dell'autonomia normativa e urbanistica, quali trasformazioni siano concretamente assentibili nelle singole zone o categorie di immobili. La disciplina R1 prevista dagli artt. 23 e 109, comma 9, delle NTA del piano operativo è stata considerata una disciplina sostanziale dell'uso del territorio e dei limiti di trasformazione dei "volumi secondari". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse nella parte relativa alla qualificazione dell'incremento come volume tecnico, poiché la disciplina comunale vietava comunque anche la variazione della sagoma, realizzata mediante sostituzione della copertura piana con una copertura a falde. È stata inoltre respinta la censura fondata sull'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, poiché le definizioni edilizie statali non limitano il potere comunale di disciplinare urbanisticamente l'uso del territorio; il Collegio ha anche rilevato che la variazione della sagoma non appariva modesta. Il terzo motivo è stato respinto perché la Soprintendenza aveva comunque espresso un parere negativo nell'ambito del distinto procedimento di sanatoria paesaggistica e perché, in presenza di una palese non conformità urbanistica, il Comune non era tenuto ad attivare un subprocedimento paesaggistico inutiliter dato. Il quarto motivo è stato respinto: la possibilità di un assenso parziale, ammessa in talune ipotesi per i progetti edilizi, non si applica alle domande di accertamento di conformità aventi a oggetto un intervento abusivo unitario, rispetto al quale non sono ammissibili sanatorie parziali o condizionate. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, essendo sufficiente il capo motivazionale relativo alla non conformità urbanistica a sorreggere il diniego. Il motivo contro la classificazione dell'immobile come "volume secondario" è stato dichiarato irricevibile, perché tale classificazione aveva carattere immediatamente lesivo e avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decorrente dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.P.R. 380/2001
Le definizioni delle categorie di intervento edilizio operano per i profili relativi al titolo edilizio, all'onerosità e al regime sanzionatorio, ma non impediscono ai Comuni di disciplinare in modo sostanziale, attraverso gli strumenti urbanistici, le trasformazioni concretamente ammissibili nelle diverse zone o categorie di immobili.
art. 2, comma 4, d.P.R. 380/2001
Riconosce l'autonomia normativa comunale nell'ambito della quale il Comune può stabilire limiti sostanziali alle trasformazioni urbanistiche, anche mediante una disciplina più restrittiva rispetto alle definizioni edilizie statali.
art. 23 NTA del Piano Operativo del Comune di Scandicci
Definisce la disciplina R1 richiamata per individuare i limiti di trasformazione degli immobili classificati come volumi secondari.
art. 109, comma 9, NTA del Piano Operativo del Comune di Scandicci
Richiama la disciplina R1 per i volumi secondari e preclude, nel caso esaminato, sia gli incrementi volumetrici sia le variazioni della sagoma dell'edificio.
art. 209 l.r. Toscana 65/2014
È richiamato quale base normativa della richiesta di permesso di costruire in sanatoria; il diniego è stato ritenuto legittimo per la non conformità urbanistica dell'intervento.
Massime di principio
- Le definizioni delle categorie di intervento edilizio contenute nell'art. 3 d.P.R. 380/2001 prevalgono sulle discipline comunali quanto alla qualificazione edilizia dell'intervento, al titolo abilitativo, all'onerosità e al regime sanzionatorio, ma non impediscono allo strumento urbanistico comunale di fissare limiti sostanziali alle trasformazioni ammissibili in determinate zone o per determinate categorie di immobili.
- Quando la disciplina urbanistica applicabile a un immobile vieta sia gli incrementi volumetrici sia le variazioni della sagoma, è priva di interesse la contestazione relativa alla sola qualificazione dell'intervento come incremento di volume o volume tecnico se la modifica della sagoma costituisce comunque autonoma ragione ostativa alla sanatoria.
- In presenza di una palese non conformità urbanistica dell'intervento, il Comune non è tenuto ad acquisire o rinnovare un parere paesaggistico nell'ambito di un subprocedimento che non potrebbe incidere sull'esito negativo dell'istanza; il parere già reso dalla Soprintendenza in un distinto procedimento può inoltre escludere la fondatezza della censura di mancata acquisizione.
- La sanatoria parziale o condizionata non è ammissibile per un intervento abusivo unitario oggetto di accertamento di conformità, poiché non può essere consentita una regolarizzazione subordinata alla realizzazione di opere capaci di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o della decisione.
- La classificazione urbanistica immediatamente lesiva di una singola proprietà deve essere impugnata entro il termine decorrente dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico sfavorevole; non può essere contestata per la prima volta, tardivamente, in occasione del diniego di una successiva domanda di sanatoria.
- Se un autonomo capo motivazionale fondato sulla non conformità urbanistica è di per sé sufficiente a sorreggere il diniego di accertamento di conformità, le censure rivolte contro ulteriori ragioni ostative diventano inammissibili per difetto di interesse.
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