Ordinanza n. 1054/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’ordinanza n. 5 del 9.3.2026 prot. n. 9126 del 10.3.2026, poi rettificata in n. 3 del 9.3.2026, con nota prot. n. 9236 dell’11.3.2026, avente ad oggetto: “Ordinanza di accesso per l’esecuzione del collaudo tecnico-funzionale delle opere di urbanizzazione del complesso turistico-residenziale “BAIAZZURRA” in località “S. Rocco” e degli atti ad essa presupposti, anche endoprocedimentali, ed in particolare: 2) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca per sopravvenuta decadenza prot. n. 0027055 del 21.7.2025; 3) del verbale di sopralluogo di data, estremi e contenuto sconosciuti e della relativa comunicazione dei collaudatori del 4.2.2025 richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento; 4) della nota prot. n. 42688 del 7.11.2025 avente ad oggetto: Piano di Lottizzazione “S. Limato” Baia Azzurra. Comunicazioni e precisazioni in riscontro alle note prot. n. 29504/2025 e prot. n. 36198 del 25.09.2025”; 5) della nota prot. n. 2390 del 22.1.2026 avente ad oggetto: Piano di Lottizzazione “S. Limato” Baia Azzurra. Riscontro a lettera del 23.12.2025 prot. 4193 e intimazione a adempiere ai sensi di legge”; 6) della convocazione per sopralluogo del 30.1.2026 a firma dei tecnici incaricati dall’Amministrazione; 7) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di accesso per l'esecuzione del collaudo tecnico-funzionale delle opere di urbanizzazione del complesso turistico-residenziale Baiazzurra, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di accesso finalizzata all'esecuzione del collaudo tecnico-funzionale delle opere di urbanizzazione del complesso turistico-residenziale Baiazzurra, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca per sopravvenuta decadenza, un verbale di sopralluogo, comunicazioni e note comunali di precisazione e intimazione ad adempiere, la convocazione per il sopralluogo e gli ulteriori atti presupposti o connessi. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire ulteriori censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente, allo stato, il periculum in mora. L'atto impugnato riguarda infatti attività di accertamento tecnico e di collaudo, considerate prive, in sé e allo stato, di autonoma idoneità lesiva e dunque non capaci di determinare un pregiudizio grave e irreparabile. L'ordinanza non definisce il merito delle censure di annullamento. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge; non risultano liquidate spese in favore del condominio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata con riferimento alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato; il giudice ha escluso tale presupposto.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando l'atto impugnato consiste, allo stato, in attività di mero accertamento tecnico o collaudo prive di autonoma idoneità lesiva e non risulta quindi configurabile un pregiudizio grave e irreparabile.
- Lo svolgimento di attività tecniche e di collaudo, considerato in sé e prima dell'eventuale adozione di un provvedimento finale lesivo, non giustifica la sospensione cautelare in assenza della dimostrazione di effetti pregiudizievoli immediati e irreparabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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