Ordinanza n. 536/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 477/2025 emessa dal Comune di Terzigno - Servizio 4 Urbanistica e Ambiente in data 17 novembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori conseguenti e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione di un fabbricato, fondata sull’annullamento della concessione edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 477 del 17 novembre 2025, con cui il Comune di Terzigno ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione del fabbricato, ritenendo che lo stesso corrispondesse a un’opera realizzata sulla base della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987, successivamente annullata. La ricorrente aveva già impugnato, con distinto ricorso, l’ordinanza sindacale di annullamento della concessione edilizia e il decreto ministeriale di annullamento del nulla osta paesaggistico relativo alla medesima concessione. Nelle more aveva inoltre presentato un’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, non ancora definita. Il testo non riporta in dettaglio le singole censure dedotte contro l’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. La misura è stata ritenuta necessaria perché, in un distinto giudizio, la Sezione aveva già sospeso i provvedimenti che avevano determinato l’annullamento della concessione edilizia n. 30/1987, ossia gli atti posti a fondamento dell’ordinanza di demolizione. La sospensione consente di giungere alla fase di merito re adhuc integra e di esaminare in quella sede le articolate censure relative agli atti presupposti. Il Collegio ha lasciato impregiudicate le eccezioni di rito, ha fissato l’udienza pubblica per il 17 giugno 2026 e ha disposto che le spese siano liquidate con la decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo la disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 39 legge n. 724/1994
La ricorrente ha dichiarato di avere presentato un’istanza di condono edilizio ai sensi di tale disposizione, ancora pendente; l’ordinanza non decide sulla sua fondatezza o sugli effetti nel giudizio.
Massime di principio
- Quando l’atto lesivo impugnato si fonda su provvedimenti presupposti la cui efficacia sia stata già sospesa cautelarmente in un distinto giudizio, sussistono ragioni per sospendere anche l’atto consequenziale, così da preservare l’integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare dell’atto presupposto può costituire il fondamento della sospensione dell’atto consequenziale, anche senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure relative agli atti collegati.
- La tutela cautelare può essere accordata lasciando impregiudicate le eccezioni di rito e rinviando alla fase di merito l’esame delle articolate censure dedotte contro gli atti impugnati.
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