Sentenza del 10/10/2019 n. 25502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito di B.W. per gli anni d'imposta 2007 e 2008, elevandolo rispettivamente da Euro 29.566 a Euro 51.652 e da Euro 29.858 a Euro 59.895. Tra gli indici di capacità contributiva era stato considerato il possesso di un'autovettura BMW. Il contribuente sosteneva che la documentazione prodotta dimostrasse che le spese dell'autovettura erano sostenute da un terzo e che i rimborsi chilometrici ricevuti per l'uso aziendale del veicolo avrebbero dovuto escludere o ridurre l'accertamento.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di B.W. Il primo motivo chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo contestava l'insufficienza della motivazione, censura non più ammissibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella versione applicabile. L'Agenzia delle Entrate aveva già considerato i rimborsi chilometrici e ridotto conseguentemente il maggior reddito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 4.000 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze indicativi di una capacità contributiva superiore a quella dichiarata. Nel caso concreto, il possesso e i costi di gestione dell'autovettura BMW sono stati ritenuti elementi utilizzabili, considerando anche le riduzioni già operate dall'Ufficio per l'uso aziendale e i rimborsi ricevuti.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. Tuttavia, la censura formulata dal contribuente è stata ritenuta inammissibile perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, consente di denunciare esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Ha consentito all'Agenzia delle Entrate di costituirsi spontaneamente nel giudizio di cassazione per partecipare all'udienza, sanando l'originaria irregolarità derivante dalla notifica del ricorso al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione dei documenti, delle testimonianze o degli indizi già esaminati dai giudici di merito; occorre denunciare una specifica violazione di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'accertamento sintetico può fondarsi sul possesso di beni e sulle relative spese quando questi elementi siano indicativi di una capacità contributiva maggiore rispetto al reddito dichiarato.
- La prova che un bene sia utilizzato anche per attività aziendali non esclude automaticamente l'accertamento sintetico: deve essere dimostrato in modo puntuale l'effettivo sostenimento delle spese da parte di terzi e l'Ufficio deve tenere conto dei rimborsi o delle quote di utilizzo aziendale.
- Quando l'Amministrazione ha già considerato documentazione, rimborsi e uso promiscuo del bene riducendo il reddito presunto, contestare soltanto la valutazione quantitativa degli elementi probatori espone il ricorso per cassazione all'inammissibilità.
- L'errore nella notifica del ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze anziché all'Agenzia delle Entrate può essere sanato dalla costituzione spontanea dell'Agenzia, se questa partecipa al giudizio nei termini e con modalità idonee.
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