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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02151/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito di condanna per ricettazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità ex art. 648 c.p., ma la Corte rileva che si trattava di una mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confronto con la motivazione di merito, nella quale era stato accertato che l'imputato aveva il possesso di due titoli di credito provenienti da furto e impiegati per commettere una truffa, nonché la consapevolezza della loro provenienza illecita. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 648, comma 4, c.p., ma anche tale censura era ritenuta reiterativa e comunque infondata, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato il valore degli assegni, il profitto conseguito tramite l'uso degli stessi e i precedenti penali specifici. Il terzo motivo riguardava la mancata esclusione della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena; la Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva congruamente motivato sulla recidiva in base alla natura, sequenza e prossimità temporale dei precedenti, che il giudizio di prevalenza era precluso dall'art. 69, comma 4, c.p. e che la pena era stata determinata nel minimo edittale o in misura prossima al minimo.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Integra il delitto di ricettazione il possesso di beni di provenienza delittuosa accompagnato dalla consapevolezza della loro illecita provenienza; la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva in cui il valore del bene non esiguo esclude la tenuità.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La diminuzione per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il valore del bene non è esiguo; se il valore è lieve, rilevano anche il profitto e la capacità a delinquere dell'agente.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva deve essere valutata in concreto come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando natura, gravità, distanza temporale e omogeneità dei reati pregressi.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è precluso dalla disciplina legale richiamata quando ricorrano i presupposti ostativi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inidoneo a scalfire la decisione e può condurre a declaratoria di inammissibilità.
  • In tema di ricettazione, ai fini della particolare tenuità del fatto il valore del bene assume rilievo decisivo in negativo quando non sia esiguo; solo se il bene ha lieve consistenza economica possono essere apprezzati ulteriormente l'entità del profitto e la capacità a delinquere dell'agente.
  • La valutazione della recidiva non può essere automatica, ma richiede un accertamento concreto della sua capacità di indicare maggiore colpevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei precedenti, della loro sequenza e della distanza temporale rispetto al nuovo fatto.
  • Quando la legge prevede un limite ostativo al giudizio di prevalenza delle attenuanti, il giudice non può effettuare un bilanciamento favorevole all'imputato in contrasto con la disciplina normativa applicabile.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se risulta priva di motivazione o manifestamente illogica; la pena collocata al minimo edittale o in misura prossima al minimo è normalmente compatibile con una motivazione sintetica ma coerente.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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