Cassazione Penale, Sentenza n. 07679/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva applicato a Carlo Sacco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la confisca preventiva di un orologio Rolex. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (i) incompetenza territoriale della autorità applicante, eccepita come nullita' assoluta per difetto di iniziativa del pubblico ministero ai sensi dell'art. 178 c.p.p., e contestata la declaratoria di intempestivita' dell'eccezione ai sensi dell'art. 7, comma 10-bis, d.lgs. n.159/2011; (ii) insufficiente e apparentemente contraddittoria motivazione sulla sussistenza della pericolosita' sociale (uso di fatti del passato, mancanza di dimostrazione di progressione criminosa, valutazione di reati promossi in un unico procedimento, errata valutazione dell'entita' della pena); (iii) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla confisca del Rolex, nonostante la dichiarazione che si trattava di un regalo del padre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: l'eccezione di incompetenza territoriale e' stata considerata intempestiva in base alla disciplina speciale dell'art. 7 d.lgs. n.159/2011, che impone eccezione alla prima udienza; le doglianze sulla motivazione della misura di prevenzione sono state considerate una mera richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio, non una dedotta violazione di legge, e quindi non ammissibili in sede di legittimita' nelle materie di prevenzione; analogamente il motivo sulla confisca del Rolex e' stato ritenuto critica della valutazione di merito senza indicazione di violazioni di legge. Per l'inammissibilita' e' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3000.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011 (art.7, comma 10-bis)
Disciplina speciale della competenza territoriale nelle misure di prevenzione; impone che le questioni di competenza per territorio siano eccepite alla prima udienza o subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, con decadenza in caso di mancato rispetto del termine.
Codice di procedura penale (art.178, comma 1, lett. b))
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la presunta nullita' assoluta derivante dal difetto di iniziativa del pubblico ministero; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nella specifica materia della prevenzione, prevale la disciplina speciale dell'art. 7 d.lgs. 159/2011 e che l'eccezione non e' stata tempestivamente proposta.
Codice di procedura penale (art.616)
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilita' di infliggere somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale misura irrogando euro 3000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435)
Principio secondo il quale, nelle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, in Cassazione e' ammissibile il controllo soltanto per violazioni di legge e non per una generale rivalutazione del compendio probatorio; eventuali contestazioni fattuali devono essere inquadrate come travisamento di prova specifico per essere rilevanti.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere sollevate tempestivamente, di regola alla prima udienza, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.159/2011; la mancata tempestiva deduzione conduce alla decadenza.
- In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione l'esame e' limitato a questioni di violazione di legge: non sono ammesse impugnazioni che si risolvano in una rinnovata valutazione del materiale probatorio senza indicare un concreto travisamento della prova.
- Le contestazioni sulla motivazione della sussistenza della pericolosita' sociale devono evidenziare profili giuridici o logici specifici capaci di integrare una violazione di legge; la mera discrepanza valutativa rispetto ai fatti di merito non e' sufficiente.
- Per contestare misure patrimoniali (es. confisca) e' necessario proporre elementi probatori idonei a dimostrare la lecita provenienza o errori giuridici nel procedimento; l'asserzione non documentata che un bene sia un regalo raramente basta in sede di legittimita' se non collegata a violazioni di legge.
- Ricorsi manifestamente infondati o intempestivi possono comportare non solo il rigetto/inammissibilita' ma anche condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza e la tempestivita' prima di proporre impugnazioni.
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