Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10027/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha respinto l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Bari che aveva negato la revoca della sorveglianza speciale. Il difensore deduce tre censure: (1) dichiarazione di inammissibilità di un atto depositato l'11/02/2022 ritenuto dalla Corte come memoria di motivi nuovi e quindi non valutabile; (2) illegittimo mutamento della qualificazione della pericolosità (il Tribunale aveva qualificato la pericolosità ai sensi dell'art.4, lettera B) d.lgs. 159/2011 mentre nel giudizio di applicazione era stata indicata l'art.1, lettera C)); (3) conferma della pericolosità nonostante la mancanza del requisito della non occasionalità della dedizione al reato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Sulla prima censura la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: anche se l'atto era tempestivo, la Corte di appello aveva comunque esaminato il tema e confermato la stessa qualificazione della pericolosità formulata in sede applicativa della misura. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte di appello ha ricondotto la qualificazione alla medesima risultante nel giudizio di applicazione. La terza censura è stata ritenuta infondata sul merito: il giudice della revoca ha compiuto una valutazione complessiva, considerato i fatti sopravvenuti (condanna per il reato rimasto e la presenza in compagnia di soggetti autori di resistenza a pubblico ufficiale) e ha motivato la persistenza della pericolosità senza vizi logici o giuridici. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lettera C)

    art. 1, lettera C), d.lgs. n. 159/2011

    Usata come criterio di qualificazione della pericolosità sociale cui si ricollegano i presupposti per l'applicazione e la conferma della sorveglianza speciale; la Corte l'ha ritenuta applicabile anche in sede di revoca.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lettera B)

    art. 4, lettera B), d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata dal Tribunale nel giudizio di revoca come diverso criterio di qualificazione; la Corte d'appello ha poi riportato la valutazione alla medesima qualificazione adottata in sede applicativa.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11

    art. 11 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che, per la revoca della misura, il giudice deve compiere una valutazione complessiva della persistenza della pericolosità sociale, tenendo conto sia degli elementi originari sia degli eventi sopravvenuti (periodo di detenzione, emergenze processuali, ecc.).

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10

    art. 10 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede in generale i mezzi di impugnazione applicabili ai provvedimenti in materia di misure di prevenzione; da ciò deriva che il controllo in cassazione è limitato ai vizi di legge.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato in riferimento ai limiti della revisione in cassazione della motivazione: la Corte può censurare l'assenza o la mera apparenza della motivazione (vizi di motivazione) ma non può sostituirsi al giudice di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) richiede una valutazione complessiva della persistenza della pericolosità sociale: il giudice deve considerare sia gli elementi originari sia gli eventi sopravvenuti quali detenzione o nuove emergenze processuali.
  • In sede di impugnazione i motivi nuovi possono essere dichiarati inammissibili se divergono dalla qualificazione già dedotta nell'atto di appello; tuttavia anche un atto formalmente tempestivo può vedersi rigettare il motivo se il giudice di merito lo ha comunque valutato e confermato la stessa valutazione sostanziale.
  • La Corte di Cassazione interviene solo per violazione di legge o per vizi gravi della motivazione (assenza o mera apparenza), non per rivalutare liberamente il merito della pericolosità: occorre dimostrare vizi logici/giuridici nella motivazione del giudice di merito.
  • Un mutamento della 'qualificazione' della pericolosità fra gradi di giudizio può essere rilevante solo se sussiste un interesse concreto e non sia puramente formale; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
  • Per ottenere la revoca è utile produrre prova del cambiamento concreto e duraturo della personalità o dell'assenza di elementi che avevano giustificato la misura (es. proscioglimenti definitivi, comportamento positivo in detenzione, assenza di collegamenti con soggetti pericolosi); in mancanza, la conferma della misura è probabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.