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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29285/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Kabili Bajram ha impugnato sostenendo principalmente violazione dell'art. 649 c.p.p. per ne bis in idem (avendo ottenuto assoluzione definitiva dal Tribunale di Padova per fatti ritenuti dallo stesso collegati), e ha contestato inoltre la insufficiente prova dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), la mancata verifica dell'efficienza causale del suo contributo (messa a disposizione di alloggi e fornitura di strumenti da scasso), e la illegittima applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Rama Ergis ha dedotto l'assenza di prove idonee a dimostrare la partecipazione consapevole e stabile all'associazione, l'insufficienza degli elementi probatori (confinati a convivenze e occasionali contatti) e l'assenza di un programma criminoso stabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Kabili (motivo principale infondato; altri motivi inammissibili o infondati), ritenendo non sussistente il ne bis in idem perché le due pronunce riguardavano associazioni diverse per compagine e programma criminoso; ha confermato la valutazione del merito sulla partecipazione di Kabili all'associazione e la congruità della pena e della misura di sicurezza, escludendo travisamento decisivo della prova. Il ricorso di Rama Ergis è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata indicazione di aporie motivazionali tali da configurare manifesta illogicità. In sintesi, sono state confermate le condanne di merito (compresa la libertà vigilata ove applicata) e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il divieto di bis in idem opera solo quando il giudicato riguardi lo stesso fatto inteso in senso storico-naturalistico (identita di condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo e persone); rileva la diversita della compagine e del programma criminoso per escludere la preclusione.

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha confermato che la partecipazione ad associazione per delinquere può essere dimostrata anche mediante condotte organizzative e di supporto (fornitura di basi operative, strumenti, comunicazioni, assistenza post factum), indipendentemente dalla prova della consumazione dei singoli reati-fine.

  • art. 417 cod. pen.

    L'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 non puo' essere automatica: richiede comunque un accertamento concreto e motivato della pericolosita sociale del condannato basato sugli elementi di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia la norma si estende anche ai reati di associazione semplice (art. 416).

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    art. 132 c.p.; art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e la valutazione della pericolosita sociale devono essere adeguatamente motivate secondo i criteri di graduazione e i fattori indicati in tali disposizioni; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il principio ne bis in idem richiede identita materiale del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persone): sentenze su associazioni diverse per compagine o programma criminoso non automaticamente determinano preclusione.
  • In tema di reati associativi, la prova della partecipazione puo' fondarsi su atti di supporto logistico/organizzativo (alloggi, strumenti, ricetrasmittenti, assistenza post factum) anche in assenza di prova della partecipazione ai singoli reati-fine.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: contestazioni basate su diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili o infondate a meno che non ricorra travisamento della prova.
  • I motivi di ricorso generici, indeterminati o che ripropongono pedissequamente censure gia' disattese in appello sono inammissibili. La censura in cassazione deve individuare aporie argomentative e manifesta illogicita' del percorso motivazionale.
  • L'applicazione di misure di sicurezza ex art. 417 richiede un accertamento concreto della pericolosita' sociale sulla base degli elementi dell'art. 133 c.p.; non e' ammesso un automatismo ma la misura puo' essere confermata se la motivazione prognostica e' adeguata.
  • Quando piu' gruppi criminosi operano sullo stesso territorio e alcuni soggetti partecipano a piu' compagini, la distinzione tra associazioni diverse si fonda su composizione, zona di operazioni, struttura organizzativa e programma criminoso.

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