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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Cremona n. 261/2024 del 18 luglio 2024 avente ad oggetto la cd. carta del docente.

Giustizia amministrativa202500603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 261/2024, pubblicata il 18 luglio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la Carta del docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero a renderla disponibile, o a fornire altro strumento equipollente. Il titolo era stato notificato al Ministero in forma esecutiva il 22 luglio 2024, non era stato appellato entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passato in giudicato. Il ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse adempiuto. L'amministrazione era rimasta inerte, omettendo sia il rilascio della Carta del docente sia l'accredito delle somme dovute. È stata chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza. Ha accertato inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, e la persistente inerzia del Ministero, non contestata in giudizio. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il rilascio della Carta del docente o di strumento equipollente e l'accredito delle somme spettanti. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare i poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente e a ricorrere, ove necessario per insufficienza di stanziamenti, al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di soggetto interno all'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 115 c.p.a.

    A seguito della riforma Cartabia, l'apposizione della formula esecutiva non è necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; il decorso infruttuoso del termine consente l'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 475 c.p.c.

    La disciplina modificata dal d.lgs. 149/2022 non rende più necessaria la formula esecutiva per l'ammissibilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato anche quando il titolo non rechi la formula esecutiva, poiché tale formalità non è più necessaria dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a.
  • Quando il titolo giudiziale comporta per un'amministrazione dello Stato l'obbligo di pagamento di somme, l'azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'accertata e non contestata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine congruo e consente la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La carenza di stanziamenti nei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, potendo il commissario ricorrere, ove previsto, al pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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