Cassazione Penale, Sentenza n. 25744/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il pubblico ministero aveva chiesto la conversione di pene pecuniarie non eseguite; il magistrato di sorveglianza ha dichiarato il non luogo a provvedere, osservando che erano pervenute più istanze di conversione e che la procura avrebbe dovuto previamente emettere un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il ricorrente ha dedotto l'abnormità della decisione, sostenendo che il magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di conversione ex art. 136 c.p. e artt. 102 e 103 l. n. 689/1981, non poteva subordinare la decisione alla previa adozione di un cumulo da parte del pubblico ministero, atto non richiesto dalla disciplina e non ostativo al potere-dovere di chiedere la conversione dopo il decorso dei novanta giorni. La requisitoria del Procuratore generale ha condiviso la tesi dell'abnormità, evidenziando che il provvedimento aveva determinato una stasi procedimentale imponendo un adempimento non previsto dalla sequenza normativa.
La decisione
La Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza nelle forme semplificate di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamate dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. Ne è conseguita la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro perché provveda sull'opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p. La Corte non ha quindi deciso nel merito sull'abnormità dedotta, ma ha corretto il mezzo di impugnazione in base al principio di conservazione degli atti e al favor impugnationis.
Norme richiamate
art. 136 c.p.
richiamato come norma che disciplina la conversione delle pene pecuniarie non eseguite
art. 102 l. n. 689 del 1981
richiamato per la determinazione della durata della libertà controllata nella conversione della pena pecuniaria
art. 103 l. n. 689 del 1981
richiamato come limite massimo complessivo della durata dei periodi di libertà controllata
art. 71 l. n. 689 del 1981
richiamato nella sequenza normativa della conversione delle pene pecuniarie
art. 172 c.p.
richiamato insieme all'art. 173 c.p. in tema di prescrizione della pena
art. 173 c.p.
richiamato insieme all'art. 172 c.p. in tema di prescrizione della pena
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
indica che il magistrato di sorveglianza provvede sulla conversione della pena pecuniaria nelle forme dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 667, comma 4, c.p.p.
prevede un provvedimento emesso senza formalità, avverso il quale è esperibile opposizione
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la riqualificazione dell'impugnazione in base al suo contenuto sostanziale, nel rispetto del favor impugnationis
art. 666 c.p.p.
richiamato quale rito da seguire per la decisione sull'opposizione
art. 667, comma 4, e 666 c.p.p.
norme che governano la fase di opposizione e la successiva decisione del magistrato di sorveglianza
Massime di principio
- Quando il provvedimento del magistrato di sorveglianza è emesso nelle forme semplificate previste per la decisione de plano, il rimedio esperibile è l'opposizione e non l'impugnazione ordinaria in cassazione.
- L'impugnazione deve essere riqualificata secondo il suo contenuto sostanziale, applicando il principio di conservazione degli atti giuridici e il favor impugnationis, se il mezzo scelto non corrisponde formalmente a quello corretto.
- In materia di conversione delle pene pecuniarie, la presenza di più istanze o di pene concorrenti non giustifica, di per sé, la regressione del procedimento se la disciplina non prevede la previa adozione di un provvedimento di cumulo quale شرط necessario alla decisione sulla conversione.
- Il giudice dell'esecuzione/sorveglianza non può imporre al pubblico ministero adempimenti ulteriori non previsti dalla sequenza normativa, quando ciò determini una stasi procedimentale e impedisca la definizione della richiesta di conversione.
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