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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02130/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di violenza privata ex art. 610 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse l'estorsione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. La Corte di cassazione ha rilevato che la prima censura, per la parte in cui invocava un vizio motivazionale, non era proponibile perché riferita a una questione di diritto; quanto alla violazione di legge, l'ha ritenuta infondata, osservando che la Corte territoriale aveva accertato condotte minacciose finalizzate a ottenere utilità, con conseguente integrazione dell'estorsione e non della violenza privata, reato generico e sussidiario. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché la questione non era stata devoluta al giudice di appello, pur essendo proponibile in quella sede.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La violenza privata è richiamata come fattispecie invocata dalla difesa; la Corte ribadisce che ha carattere generico e sussidiario e resta esclusa quando la condotta è finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, ipotesi in cui opera la più grave estorsione.

  • art. 629 c.p.

    È la fattispecie ritenuta integrata dalle condotte minacciose dirette a ottenere utilità, cioè a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è deducibile per questioni di diritto; se la censura investe la corretta qualificazione giuridica del fatto, il motivo va formulato come violazione di legge.

  • Corte cost. n. 120 del 2023

    La sentenza costituzionale è richiamata quale fonte della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, ma la relativa censura è stata dichiarata non consentita perché non devoluta in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare una questione di diritto: in tali casi la doglianza deve essere veicolata come violazione di legge.
  • La riqualificazione del fatto da estorsione a violenza privata è esclusa quando la condotta minacciosa sia finalizzata a conseguire un’utilità o un ingiusto profitto, poiché la violenza privata ha carattere generico e sussidiario rispetto all’estorsione.
  • Una censura nuova, pur astrattamente proponibile in appello, non è deducibile in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di merito nei modi e nei tempi previsti.
  • Le questioni relative a benefici o attenuanti introdotti o riconosciuti da sopravvenienze giurisprudenziali o costituzionali devono essere tempestivamente prospettate nel giudizio di appello, altrimenti sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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