Cassazione Civile, Ordinanza n. 37891/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un credito di euro 51.976,96, asseritamente derivante da somme pagate e danni subiti per l'inadempimento della controparte a un contratto di fornitura e posa in opera di macchine per ventilazione e condizionamento stipulato nell'ambito di un consorzio a cui partecipava la ricorrente. Il tribunale aveva respinto la domanda, la corte d'appello aveva confermato il rigetto, e la società aveva proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) nullità della sentenza d'appello per mancanza assoluta di motivazione o motivazione solo apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Successivamente, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, allegando una transazione intervenuta tra le parti sul credito oggetto di lite. La Corte ha rilevato che la rinuncia non era validamente perfezionata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. perché priva di procura speciale, trattandosi di atto proveniente da difensore non munito del potere di rinunciare agli atti; tuttavia, la transazione sull'oggetto della controversia ha fatto venir meno l'interesse delle parti a una decisione, determinando la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto invalida la rinuncia al ricorso per difetto di procura speciale ex art. 390 c.p.c., ma ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti, che ha eliminato la ragione del contendere e l'interesse a proseguire il giudizio. Per tale motivo ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, perché il fallimento non si era costituito, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non in caso di rinuncia al ricorso o cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere accompagnata da procura speciale; in difetto, se proveniente da difensore privo del relativo potere, non integra validamente rinuncia agli atti del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente.
art. 132 c.p.c.
Norma richiamata in relazione al vizio di nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione o motivazione solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma invocata per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'obbligo del raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace se non è assistita da procura speciale che attribuisca al difensore il potere di rinunciare agli atti del giudizio.
- La sopravvenuta transazione sull'oggetto della controversia determina la cessazione della materia del contendere quando fa venir meno l'interesse concreto e attuale delle parti a una decisione del giudice.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere, occorre verificare se il fatto sopravvenuto abbia eliminato la ragione del contendere e l'utilità pratica della pronuncia, avuto riguardo alla domanda proposta e alle difese svolte.
- La disciplina sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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