Cassazione Penale, Sentenza n. 38965/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Presti impugnava la conferma della condanna (4 anni e 10 mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa) per rapina e lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, deducendo: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla attendibilità della persona offesa, che avrebbe reso versioni discordanti senza riscontri esterni; 2) errata qualificazione del fatto e omissione di riclassificazione in furto con strappo (poiché nella denuncia la vittima non avrebbe parlato di violenza); 3) insufficienza di prova circa l'esistenza e l'uso della chiave inglese (aggravante); 4) omissione di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 5) errata quantificazione della pena; 6) motivo nuovo volto a ottenere la rimessione in termini ai sensi del comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p. per poter eventualmente rinunciare all'impugnazione e beneficiare della diminuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. In particolare: la Corte territoriale ha correttamente valutato la credibilità della persona offesa come questione di fatto e ha ricostruito coerenze tra le dichiarazioni immediate e successive nonostante alcune omissioni; non è emersa manifesta contraddizione tale da consentire la riconsiderazione in Cassazione. Sono stati ritenuti infondati anche i rilievi sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'aggravante dell'uso dell'arma, posto che le dichiarazioni della vittima e i referti medici supportano l'accertamento. Il motivo relativo alle attenuanti generiche era generico e quindi inammissibile: il primo giudice aveva motivato il diniego valorizzando negativamente le modalità del fatto e la personalità criminosa dell'imputato. Il motivo nuovo sulla rimessione in termini ai sensi dell'art. 442 c.p.p. comma 2-bis è stato ritenuto infondato: la nuova norma premiale si applica solo alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della disposizione. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La Corte richiama che l'art. 192, comma 3, prescrive riscontri esterni per il dichiarante coinvolto nel fatto; tuttavia la valutazione della persona offesa non richiede necessariamente riscontri esterni quando la credibilità risulti valutata positivamente dal giudice di merito sulla base del compendio probatorio
art. 133 c.p.
Per la determinazione della pena il giudice deve richiamare i criteri di cui all'art. 133; quando la pena è prossima al minimo edittale è sufficiente un'espressione sintetica (es. "pena congrua") a indicare l'applicazione dei criteri
art. 442 c.p.p. comma 2-bis (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n.150)
La disposizione che concede una ulteriore diminuzione per mancata impugnazione si applica solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della norma; non è estensibile ai procedimenti già in fase di impugnazione
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità dell'impugnazione la Corte può condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a una somma a favore della cassa delle ammende
artt. 581, 591 c.p.p. (riferimenti sulla genericità del motivo di appello)
La giurisprudenza invocata stabilisce che motivi di appello generici sono inammissibili; la genericità può essere rilevata anche in Cassazione
Massime di principio
- La credibilità della persona offesa è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni nella motivazione
- Versioni parzialmente discordanti della vittima non invalidano automaticamente la prova se esistono dichiarazioni immediate e altri elementi (referti medici, coerenze della ricostruzione) che le sostengono
- La riqualificazione del fatto e l'applicazione di aggravanti richiedono una valutazione globale del materiale probatorio; l'assenza di riscontri esterni non è sempre decisiva quando il giudice di merito abbia motivato l'apprezzamento probatorio
- Motivi di gravame generici sono inammissibili: l'appello deve confrontarsi con le motivazioni decisive del primo giudice e indicare punti specifici di doglianza
- Le nuove disposizioni premiali per la rinuncia o mancata impugnazione (es. art. 442 c.p.p. comma 2-bis) non si applicano retroattivamente ai procedimenti già pendenti in fase di impugnazione; si applicano alle sentenze divenute irrevocabili successivamente all'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum)
- Quando la pena comminata è non molto distante dal minimo edittale, è sufficiente che il giudice adotti una motivazione sintetica indicando di avere applicato i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione più dettagliata è richiesta solo per scostamenti rilevanti
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