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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38965/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Presti impugnava la conferma della condanna (4 anni e 10 mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa) per rapina e lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, deducendo: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla attendibilità della persona offesa, che avrebbe reso versioni discordanti senza riscontri esterni; 2) errata qualificazione del fatto e omissione di riclassificazione in furto con strappo (poiché nella denuncia la vittima non avrebbe parlato di violenza); 3) insufficienza di prova circa l'esistenza e l'uso della chiave inglese (aggravante); 4) omissione di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 5) errata quantificazione della pena; 6) motivo nuovo volto a ottenere la rimessione in termini ai sensi del comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p. per poter eventualmente rinunciare all'impugnazione e beneficiare della diminuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. In particolare: la Corte territoriale ha correttamente valutato la credibilità della persona offesa come questione di fatto e ha ricostruito coerenze tra le dichiarazioni immediate e successive nonostante alcune omissioni; non è emersa manifesta contraddizione tale da consentire la riconsiderazione in Cassazione. Sono stati ritenuti infondati anche i rilievi sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'aggravante dell'uso dell'arma, posto che le dichiarazioni della vittima e i referti medici supportano l'accertamento. Il motivo relativo alle attenuanti generiche era generico e quindi inammissibile: il primo giudice aveva motivato il diniego valorizzando negativamente le modalità del fatto e la personalità criminosa dell'imputato. Il motivo nuovo sulla rimessione in termini ai sensi dell'art. 442 c.p.p. comma 2-bis è stato ritenuto infondato: la nuova norma premiale si applica solo alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della disposizione. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte richiama che l'art. 192, comma 3, prescrive riscontri esterni per il dichiarante coinvolto nel fatto; tuttavia la valutazione della persona offesa non richiede necessariamente riscontri esterni quando la credibilità risulti valutata positivamente dal giudice di merito sulla base del compendio probatorio

  • art. 133 c.p.

    Per la determinazione della pena il giudice deve richiamare i criteri di cui all'art. 133; quando la pena è prossima al minimo edittale è sufficiente un'espressione sintetica (es. "pena congrua") a indicare l'applicazione dei criteri

  • art. 442 c.p.p. comma 2-bis (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n.150)

    La disposizione che concede una ulteriore diminuzione per mancata impugnazione si applica solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della norma; non è estensibile ai procedimenti già in fase di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione la Corte può condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a una somma a favore della cassa delle ammende

  • artt. 581, 591 c.p.p. (riferimenti sulla genericità del motivo di appello)

    La giurisprudenza invocata stabilisce che motivi di appello generici sono inammissibili; la genericità può essere rilevata anche in Cassazione

Massime di principio

  • La credibilità della persona offesa è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni nella motivazione
  • Versioni parzialmente discordanti della vittima non invalidano automaticamente la prova se esistono dichiarazioni immediate e altri elementi (referti medici, coerenze della ricostruzione) che le sostengono
  • La riqualificazione del fatto e l'applicazione di aggravanti richiedono una valutazione globale del materiale probatorio; l'assenza di riscontri esterni non è sempre decisiva quando il giudice di merito abbia motivato l'apprezzamento probatorio
  • Motivi di gravame generici sono inammissibili: l'appello deve confrontarsi con le motivazioni decisive del primo giudice e indicare punti specifici di doglianza
  • Le nuove disposizioni premiali per la rinuncia o mancata impugnazione (es. art. 442 c.p.p. comma 2-bis) non si applicano retroattivamente ai procedimenti già pendenti in fase di impugnazione; si applicano alle sentenze divenute irrevocabili successivamente all'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum)
  • Quando la pena comminata è non molto distante dal minimo edittale, è sufficiente che il giudice adotti una motivazione sintetica indicando di avere applicato i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione più dettagliata è richiesta solo per scostamenti rilevanti

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