Cassazione Penale, Sentenza n. 19899/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 06/06/2022 che aveva confermato la responsabilità di Galletta per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, per prelievi irregolari commessi tra il 03/10/2012 e il 02/10/2017. La ricorrente deduceva: (1) inutilizzabilità del verbale di verifica dei tecnici Enel e carenza di prova che l'occupazione dell'immobile e il prelievo abusivo fossero a lei riconducibili; contestava inoltre i calcoli quantificativi dell'energia sottratta; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione dell'allacciamento abusivo come "mezzo fraudolento" ai fini dell'aggravante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto sussistente il caso di "doppia conforme" tra primo grado e appello, con la conseguente lettura congiunta delle motivazioni; ha ritenuto i motivi generici, ripetitivi e non confrontati con le motivate decisioni di merito. Sul merito processuale: il verbale e l'accertamento tecnico sono stati ritenuti utilizzabili e collegati all'abitazione della ricorrente, che aveva dichiarato domicilio all'indirizzo beneficiario della fornitura illecita; la mancata prova dell'inaffidabilità degli strumenti spettava alla difesa in termini di allegazione; la particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è stata ritenuta inapplicabile per la durata temporale e l'entità del danno e per i precedenti penali rilevanti dell'imputata; l'allacciamento mediante cavo alla rete esterna configura "mezzo fraudolento" ai fini dell'aggravante. La sopravvenuta modifica legislativa sulla procedibilità a querela non incide sull'inammissibilità del ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
La corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'inutilizzabilità del verbale di verifica: il verbale amministrativo non contiene dichiarazioni dell'utente e l'accertamento tecnico è stato confermato dalla deposizione del tecnico e dalla contestuale sottoscrizione; l'articolo non ha trovato applicazione ostativa all'impiego dell'atto nel processo.
art. 131-bis cod. pen.
La condizione di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta a causa dell'ampiezza temporale dei prelievi irregolari, della significativa entità del danno economico e della personalità dell'imputata (precedenti specifici), elementi che escludono l'astratta applicabilità della tenuità.
art. 625 comma 1 n.2 cod. pen.
L'utilizzo di un allacciamento abusivo alla rete esterna mediante cavo "volante" è qualificato come 'mezzo fraudolento' e integra l'aggravante prevista da tale articolo.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la corte ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese e disponendo l'ulteriore versamento a titolo di ammenda per possibile colpa nella formulazione dei motivi.
Decreto Legislativo n.150/2022, art.2, comma 1, lett. i)
La modifica legislativa che ha reso il reato perseguibile a querela è menzionata; la corte ha chiarito che la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sull'inammissibilità del ricorso né sul c.d. 'giudicato sostanziale', diversamente dall'abolitio criminis che legittimerebbe revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p.
art. 673 c.p.p.
Richiamato come norma che consente la revoca della sentenza nel caso di abrogazione/abolitio criminis; la corte distingue la sopravvenuta procedibilità a querela dall'ipotesi abolitiva che giustificherebbe la revoca.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere i motivi già dedotti in appello: occorre una critica specifica e argomentata della motivazione della corte di merito, altrimenti il motivo è considerato generico e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- I verbali amministrativi e gli accertamenti tecnici (es. verifiche Enel) possono essere utilizzati come prova se sono supportati da deposizioni e coerenti con altri elementi processuali; la difesa deve allegare e documentare concretamente l'inaffidabilità degli strumenti per metterne in dubbio gli esiti.
- La dichiarazione di domicilio in un immobile può essere valutata come elemento indiziario della reale disponibilità dell'abitazione e del collegamento con il prelievo illecito di energia.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare la limitatezza temporale e l'esiguità del danno: durata prolungata del fatto, rilevante danno economico o precedenti specifici ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
- In tema di furto di energia elettrica, l'allaccio abusivo mediante cavo alla rete esterna costituisce 'mezzo fraudolento' rilevante ai fini dell'aggravante; la qualificazione è consolidata nella giurisprudenza di legittimità.
- Le modifiche normative sopravvenute che incidono sulla procedibilità (es. passaggio a procedibilità a querela) non cancellano automaticamente la sentenza se il ricorso è inammissibile; solo l'abolitio criminis dà luogo, in genere, alla revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.
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