L.R. Emilia-Romagna 14/2018
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna n. 14/2018 attua la sessione europea regionale 2018: abroga norme regionali obsolete o non più operative e modifica varie leggi in materia di trasporti, casa, commercio equo, parità di genere, pianificazione territoriale, cultura, editoria locale, sanità, qualità dell’aria e altro. Le disposizioni su qualità dell’aria entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Sessione europea regionale 2018: abrogazioni e modifiche normative
Attuazione della sessione europea regionale 2018: abrogazioni e modifiche normative
La legge interviene sul corpus normativo dell’Emilia-Romagna per semplificare, aggiornare e coordinare la legislazione regionale. Opera sia tramite abrogazioni di leggi e disposizioni non più operative, sia tramite puntuali modifiche in settori diversi, con particolare rilievo per pianificazione territoriale, sanità, editoria locale e qualità dell’aria.
Finalità e logica dell’intervento
Il provvedimento è adottato in attuazione della legge regionale sulla semplificazione del 2011 e del principio europeo di revisione periodica della regolazione (REFIT). L’obiettivo dichiarato è:
- semplificare il sistema normativo regionale;
- abrogare espressamente disposizioni già implicitamente abrogate, non più operanti o non più applicate;
- introdurre modifiche di adeguamento normativo connesse a esigenze specifiche.
Abrogazioni e regole generali sugli effetti
La legge dispone l’abrogazione delle norme elencate nell’allegato A e chiarisce che tali disposizioni continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, compresi:
- procedimenti sanzionatori;
- procedimenti di esecuzione degli impegni di spesa.
È inoltre esclusa la reviviscenza delle disposizioni precedentemente modificate o abrogate dalle norme ora eliminate: le modifiche normative già prodotte restano ferme. Rimane soppressa, per effetto del richiamo al d.lgs. n. 112 del 1998, la funzione amministrativa regionale relativa ai Consigli di disciplina già in capo alle Province.
Trasporti pubblici regionali e locali
La disciplina del trasporto pubblico viene aggiornata in senso sostanzialmente lessicale e valoriale. Viene rafforzato il riferimento a condizioni di trasporto “dignitoso e adeguato”, con tutela particolare per gli utenti deboli, tra cui minori e disabili. In un ulteriore intervento, la terminologia riferita alla “potestà” è sostituita con “responsabilità”, in coerenza con l’assetto organizzativo vigente.
Edilizia residenziale pubblica e violenza domestica
In materia abitativa, la legge rafforza la tutela contro la violenza domestica:
- per l’assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- la sospensione della decadenza può operare fino alla definizione del procedimento penale o fino alla durata dell’allontanamento disposto in sede civile.
Commercio equo e solidale e monitoraggio della legge
Per la legge regionale sul commercio equo e solidale viene ridefinito il raccordo istituzionale tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, al fine di migliorare il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione della disciplina.
Parità di genere e Consigliera/Consigliere di parità regionale
La legge introduce una disciplina organizzativa puntuale dell’ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale:
- la sede è collocata presso l’Assemblea legislativa;
- l’ufficio si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia;
- l’attività si svolge in collegamento con organismi di garanzia, Commissione assembleare competente e assessorati regionali;
- è prevista una relazione annuale sull’attività svolta, con possibilità di esame da parte dell’Assemblea;
- la rete delle consigliere e dei consiglieri provinciali è coordinata dalla figura regionale;
- l’Assemblea designa una persona effettiva e una supplente mediante procedura comparativa su avviso pubblico;
- la Giunta trasferisce risorse umane, finanziarie e strumentali all’Assemblea, con le relative variazioni di bilancio.
Pianificazione territoriale, paesaggio e funzioni amministrative
La legge interviene più volte sulla disciplina urbanistica e paesaggistica:
- aggiorna i richiami tra le discipline di valutazione di impatto ambientale e la normativa regionale vigente;
- attribuisce alla pianificazione territoriale funzioni ulteriori, inclusa la localizzazione dell’emittenza radio-televisiva;
- per le varianti al PTPR e per l’adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale viene previsto un procedimento specifico integrato con il Codice dei beni culturali;
- l’Osservatorio regionale promuove programmi di formazione, diffusione e aggiornamento in materia di paesaggio;
- ai fini valutativi, il PTPR e gli strumenti territoriali che vi diano attuazione costituiscono parametro primario.
Regime transitorio per la pianificazione
È previsto che Regione, Città metropolitana di Bologna e soggetti di area vasta avviino l’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione entro tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2017. Nel medesimo termine sono ammesse varianti specifiche ai piani vigenti.
I procedimenti di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore possono essere conclusi secondo la disciplina previgente, con particolare riferimento a:
- PTCP;
- Piani territoriali dei parchi;
- piani territoriali settoriali che rinviano ai procedimenti della legge regionale n. 20 del 2000, inclusi PIAE e PLERT.
Per i Piani territoriali dei parchi è prevista una disciplina transitoria speciale, con riparto di competenze tra Ente di gestione del parco e soggetto di area vasta/Città metropolitana, termini procedimentali specifici e esclusione di alcune disposizioni sulla salvaguardia anticipata e sugli accordi con i privati, fino alla ridefinizione complessiva della materia.
Biblioteche, archivi, musei e beni culturali
In materia culturale vengono abrogate o rimodulate alcune previsioni della legge regionale n. 18 del 2000. In particolare, si amplia il ruolo dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, che svolge anche funzioni di:
- rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari presenti nel territorio regionale;
- costituzione del catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole;
- supporto consulenziale alle reti documentarie locali;
- espressione di pareri sull’organizzazione bibliotecaria e su nuove istituzioni o riorganizzazioni di biblioteche, archivi, mediateche e centri di documentazione;
- cooperazione con gli istituti centrali ministeriali per conservazione, prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario.
Sostegno all’editoria locale
La disciplina del sostegno all’editoria locale viene aggiornata per il funzionamento dell’elenco delle imprese ammissibili agli interventi regionali. Il CORECOM cura la tenuta dell’elenco, previa verifica dei requisiti, indicando i punteggi relativi a ciascun requisito. Viene anche ridefinito il titolo dell’articolo relativo all’elenco di merito degli operatori economici nel settore dell’informazione locale.
Sanità e formazione nelle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
La normativa del 1983 viene profondamente riorganizzata. Il titolo e il contenuto sono aggiornati per riferirsi alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e non più agli “operatori sanitari infermieristici e tecnici”. La formazione:
- è finalizzata al conseguimento delle abilitazioni previste dalle leggi statali;
- può essere svolta mediante scuole o corsi autorizzati dalla Regione, pubblici o privati;
- richiede una domanda corredata da documentazione su gestione, piano formativo, locali, attrezzature, personale, tirocini, numero di studenti, regolamento e mezzi finanziari;
- può essere revocata o sospesa se vengono meno le condizioni essenziali, i requisiti o i principi di trasparenza, correttezza e legalità;
- non può essere affidata a corsi liberi.
Numerose disposizioni precedenti della legge regionale n. 39 del 1983 sono abrogate.
Tabagismo
La clausola valutativa della disciplina sul tabagismo è aggiornata: l’Assemblea legislativa monitora l’attuazione della legge e la Giunta presenta una relazione alla Commissione competente con cadenza quinquennale.
Farmacie
Viene precisato che la normativa nazionale sul diritto addizionale del farmacista si applica sia quando sono dispensati uno o più medicinali sia quando sono erogati gli altri prodotti indicati dalla norma regionale.
Qualità dell’aria e Comuni montani
Le misure regionali sulla qualità dell’aria sono modulate con alcune precisazioni applicative:
- i divieti destinati ai Comuni sotto i 300 metri di quota non si applicano ai Comuni montani individuati dalla legge regionale sulla montagna, purché il territorio non rientri in zone o agglomerati oggetto di procedura di infrazione UE per superamento dei limiti di qualità dell’aria;
- la regola si estende anche ai Comuni nati da fusione, limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni originari qualificati come montani.
Inoltre:
- il divieto strutturale per i veicoli diesel euro 4 decorre dal 1° ottobre 2020;
- le misure emergenziali di secondo livello per superamento del valore limite giornaliero di PM10 scattano dopo tre giorni di superamento continuativo;
- le limitazioni domenicali alla circolazione devono applicarsi almeno due domeniche al mese.
Tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nel BURERT.
Deprecazione complessiva dell’atto
L’atto ha oggi utilità soprattutto come fonte di coordinamento e ricostruzione della disciplina regionale consolidata, ma molte sue previsioni hanno natura di modifica o di regime transitorio legato a date ormai trascorse. Per questo, pur restando formalmente rilevante come testo di consolidamento, è in larga parte superato nel suo effetto diretto.
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