L.R. Emilia-Romagna 21/2018
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna l’organizzazione e la gestione del personale della Regione Emilia-Romagna, modificando il testo unico del 2001: struttura organizzativa, incarichi dirigenziali e non, deleghe ai funzionari, criteri per il personale delle strutture speciali e OIV, oltre a norme transitorie su limiti ai contratti dirigenziali e spese di personale. Prevede anche trasferimenti del personale dell’Agenzia regionale per il lavoro in caso di riorganizzazione e abroga varie disposizioni obsolete.
Disposizioni su personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e modifiche al T.U. organizzativo regionale
Disposizioni in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna
La legge interviene sul testo unico regionale sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, aggiornando l’assetto delle strutture, degli incarichi e delle regole sul personale. Contiene inoltre norme transitorie, finanziarie e abrogazioni coordinate, con efficacia limitata al territorio regionale.
Struttura organizzativa e assetto delle strutture regionali
La struttura organizzativa regionale viene articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in direzioni generali e agenzie regionali, oltre ad altre strutture e posizioni dirigenziali e non dirigenziali. La Giunta e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti, definiscono gli indirizzi organizzativi e gestionali del personale, istituiscono e denominano le direzioni generali, individuano le agenzie senza personalità giuridica e le relative funzioni, articolano le direzioni generali in strutture di livello dirigenziale e fissano il numero massimo di direzioni generali e posizioni dirigenziali nel rispetto del contenimento della spesa pubblica.
I dirigenti preposti alle direzioni generali possono istituire, nel perimetro degli indirizzi fissati dagli organi competenti, posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, definendone denominazione e competenza. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti, delle agenzie regionali e delle agenzie indicate dalla disciplina regionale sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.
Incarichi e personale delle strutture speciali dell’Assemblea e della Giunta
Per le strutture speciali, quando le richieste riguardino soggetti non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, la Regione provvede mediante incarichi a tempo determinato secondo lo Statuto. I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell’Assemblea legislativa, per ottenere ulteriore personale di segreteria oltre quello previsto, possono richiedere all’Assemblea l’attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.
Gli incarichi conferiti per tali esigenze non rientrano nel limite degli incarichi richiamati dal decreto-legge n. 78 del 2010. È inoltre previsto che l’eventuale maggior costo derivante dall’attribuzione dell’emolumento al personale regionale assegnato sia considerato ai fini finanziari. Per l’accesso alle strutture disciplinate dall’articolo 9, viene precisato che rileva anche il possesso del titolo di studio.
Titoli di studio richiesti per inquadramento e incarichi
Per il personale reclutato con contratto subordinato a tempo determinato ai sensi dello Statuto e per il personale di ruolo assegnato alle strutture interessate, la norma stabilisce i titoli di studio richiesti in base alla categoria di accesso o all’incarico:
- categoria B, posizione economica iniziale B3: scuola dell’obbligo ed eventuale requisito professionale;
- categoria C: diploma di maturità;
- categoria D: diploma universitario di primo livello, laurea di primo livello o laurea specialistica, con eventuale abilitazione professionale.
Cessazione del rapporto di lavoro e deleghe di funzioni
Nel caso previsto dalla lettera d) dell’articolo 28, il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo procedure e criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari titolari di posizione organizzativa. Le funzioni dirigenziali delegabili, gli atti dirigenziali adottabili dai titolari di posizione organizzativa e i relativi criteri e limiti, anche economico-finanziari, sono definiti dagli stessi organi.
Conferimento degli incarichi di responsabilità e organismi di valutazione
I direttori generali e i direttori delle agenzie regionali conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale, ciascuno per il proprio settore.
In materia di Organismi indipendenti di valutazione, la disciplina viene estesa anche agli enti regionali richiamati e all’ARPAE. Il compenso dei componenti e dei presidenti è stabilito dalla Giunta nell’avviso pubblico per la selezione, nel rispetto dei limiti di legge.
Personale dell’Agenzia regionale per il lavoro
Se una modifica dell’assetto giuridico e organizzativo dell’Agenzia regionale per il lavoro compromette sostanzialmente la continuità occupazionale del personale interno e la permanenza dell’Agenzia tra gli enti pubblici ricompresi nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il personale dipendente è trasferito alla Regione con conservazione della posizione giuridica ed economica in godimento.
Attività sociali, culturali e ricreative per i dipendenti regionali
Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse dalla Regione a favore dei dipendenti sono gestite da organismi composti da rappresentanti dei dipendenti, secondo l’articolo 11 dello Statuto dei lavoratori. La Regione può inoltre concedere a tali organismi, tramite convenzione, l’uso di spazi e attrezzature regionali.
Disposizioni transitorie su limiti ai posti dirigenziali e spesa
L’adeguamento al limite dei posti dirigenziali previsto dalla normativa regionale si applica ai posti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico solo dalla cessazione di tutti i contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge. Restano salvi i contratti già in essere; fino al raggiungimento del limite non possono essere conferiti ulteriori incarichi, salvo quelli già banditi alla data di entrata in vigore e quelli necessari per coprire i posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.
Dal 2018, la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti interessati è imputata al relativo Fondo e ne incrementa l’importo, nel rispetto del vincolo di invarianza della spesa e del limite di spesa del 2016 richiamato dal d.lgs. n. 75 del 2017. Nel medesimo limite sono comprese le quote di retribuzione di posizione e di risultato di tutti i contratti dirigenziali a tempo determinato, in base alla dotazione organica coperta.
Regime transitorio per requisiti e OIV
Le modifiche relative ai costi e ai titoli di studio non si applicano ai contratti a tempo determinato ai sensi dello Statuto e alle assegnazioni di personale di ruolo già in essere alla data di entrata in vigore: per tali rapporti continuano a valere le norme previgenti.
Anche per gli Organismi indipendenti di valutazione continua ad applicarsi la disciplina previgente fino al rinnovo degli organismi attualmente in carica.
Abrogazioni e soppressioni coordinate
La legge abroga integralmente la legge regionale n. 30 del 1987 e sopprime o abroga diverse disposizioni del testo unico del 2001 e di altre leggi regionali collegate, tra cui norme su incarichi, organizzazione e funzioni di alcuni settori regionali. Vengono inoltre soppresse specifiche previsioni in materia di organizzazione dell’Assemblea legislativa, protezione civile e diritto allo studio universitario, con effetti di coordinamento del quadro normativo regionale vigente.
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