L.R. Emilia-Romagna 18/2018
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MEZZANI E SORBOLO NELLA PROVINCIA DI PARMA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2019 il nuovo Comune di Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo. Disciplina successione nei rapporti, trasferimento di beni e personale, continuità di regolamenti e atti, contributi regionali per 10 anni e misure transitorie per l’avvio del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo
Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani
La legge regionale dell’Emilia-Romagna istituisce, nella provincia di Parma, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni contigui di Mezzani e Sorbolo. L’efficacia della fusione decorre dal 1° gennaio 2019 e il nuovo ente assume il territorio già appartenente ai due comuni estinti, come da cartografia allegata.
Denominazione, territorio e partecipazione delle comunità di origine
Il nuovo comune è denominato Sorbolo Mezzani. Lo statuto deve prevedere forme adeguate di partecipazione e decentramento dei servizi a favore delle comunità di origine, o di alcune di esse. Lo statuto può inoltre istituire municipi nei territori delle comunità originarie, disciplinandone organizzazione e funzioni anche tramite regolamento comunale; è possibile prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, nei limiti della legge statale.
Successione nei rapporti giuridici, beni e personale
Il Comune di Sorbolo Mezzani subentra in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo. I beni demaniali e patrimoniali dei due comuni sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo ente. Anche il personale passa al Comune di Sorbolo Mezzani secondo le regole civilistiche sul mantenimento dei diritti dei lavoratori e nel rispetto della disciplina sul trasferimento di personale tra pubbliche amministrazioni.
Continuità degli atti amministrativi e della disciplina urbanistica
I regolamenti e gli atti amministrativi di carattere generale dei Comuni di Mezzani e Sorbolo, inclusi gli strumenti urbanistici, restano efficaci in quanto compatibili fino a quando non intervenga una nuova disciplina del Comune di Sorbolo Mezzani. Si garantisce così la continuità amministrativa nella fase successiva alla fusione.
Contributi regionali e altre misure di favore
La Regione riconosce al Comune di Sorbolo Mezzani un contributo ordinario annuale costante pari a 116.654 euro, per dieci anni. Per il medesimo periodo decennale, il nuovo comune gode di priorità nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferma restando la disciplina delle programmazioni europee. Inoltre, il comune può essere prioritariamente destinatario di spazi finanziari ai sensi della normativa sul pareggio di bilancio.
Copertura finanziaria
Gli oneri del contributo ordinario per gli esercizi 2019-2020 sono coperti mediante appositi capitoli o variazioni di bilancio, con utilizzo del fondo speciale del bilancio di previsione 2018-2020. Per gli esercizi successivi al 2020, la copertura avviene nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio regionale, secondo la disciplina contabile armonizzata.
Disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo comune
Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni di origine devono, d’intesa tra loro, adottare proposte e provvedimenti utili a garantire la piena operatività del nuovo comune dal 1° gennaio 2019, con attenzione all’organizzazione amministrativa e alla continuità dei servizi ai cittadini. Il Comitato dei sindaci dei comuni preesistenti coadiuva il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione fino all’elezione dei nuovi organi ed è consultato sul bilancio e su eventuali varianti urbanistiche.
Organi di revisione, bilancio e incarichi esterni
Alla data di istituzione del nuovo comune decadono gli organi di revisione contabile dei comuni estinti. Fino alla nomina del nuovo organo di revisione, le funzioni sono svolte provvisoriamente dal revisore in carica nel comune di maggiore dimensione demografica al momento dell’estinzione. Ai fini dell’esercizio provvisorio, il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si determina sommando le risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dei comuni estinti. I consiglieri cessati e i soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a svolgere i rispettivi incarichi fino alla sostituzione.
Regime residuale
Per quanto non espressamente disciplinato, la legge rinvia alle norme statali e regionali in materia di fusioni di comuni.
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