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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35821/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza di euro 4.450, munito di clausola di intrasferibilità, intestato a una determinata beneficiaria ma incassato da un soggetto diverso. In primo grado il giudice di pace ha accolto la domanda della società assicuratrice, ritenendo responsabile l'ente pagatore. In appello il tribunale ha confermato la responsabilità dell'ente, reputando non dimostrata la diligenza professionale richiesta: secondo il giudice di merito, l'operatore di sportello avrebbe dovuto fare verifiche più approfondite sull'identità del presentatore, oltre al controllo del documento esibito, anche perché il titolo era stato presentato contestualmente all'apertura di un libretto postale destinato al versamento dell'importo. Ha inoltre escluso un concorso di colpa della beneficiaria/traente per la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria. Nel ricorso per cassazione l'ente pagatore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 1227 c.c. e della disciplina postale per avere escluso il concorso colposo della parte che aveva spedito il titolo per posta ordinaria; nonché la violazione delle norme sulla diligenza professionale e sull'identificazione della clientela, sostenendo che non esisteva alcun obbligo di acquisire due documenti di riconoscimento o di compiere verifiche ulteriori oltre al controllo di un documento di identità apparentemente valido e privo di segni di falsificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il principio secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche intrasferibile, espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e può integrare concorso di colpa se il titolo viene sottratto e incassato da un soggetto non legittimato. Ha poi affermato che, ai fini della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., l'identificazione del presentatore mediante un solo documento di identità non scaduto e apparentemente autentico è normalmente sufficiente; non esiste una regola generale che imponga un secondo documento, una visura anagrafica o ulteriori controlli sul codice fiscale, salvo specifici indici di sospetto. Ha inoltre chiarito che la contestualità tra apertura del libretto e incasso dell'assegno, di per sé, è un elemento neutro e non basta da solo a imporre verifiche straordinarie. La sentenza del tribunale è stata quindi cassata con rinvio al tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    La spedizione dell'assegno per posta ordinaria può integrare un comportamento colposo del danneggiato idoneo a concorrere causalmente nel danno derivante dall'incasso da parte di soggetto non legittimato.

  • art. 83 d.P.R. 156/1973

    Richiamato come disciplina del servizio postale rilevante ai fini della valutazione del rischio connesso alla spedizione ordinaria del titolo.

  • D.M. 26 febbraio 2007

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di spedizione e alle regole del servizio postale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale dell'operatore va integrata secondo standards dell'ordinamento e della realtà sociale; nel caso concreto, il controllo di un solo documento di identità apparentemente autentico è stato ritenuto sufficiente, in mancanza di indici di falsità.

  • art. 1218 c.c.

    Usato quale parametro della responsabilità contrattuale dell'ente pagatore per il mancato assolvimento dell'obbligazione secondo diligenza.

  • art. 43 l. ass.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare il parametro di diligenza applicato dal giudice di merito.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla legittimazione all'incasso del titolo.

  • legge 445/2000

    Richiamata nel motivo di ricorso quale parametro normativo in tema di identificazione documentale.

  • d.lgs. 231/2007, art. 19

    Indicato come norma che, nei rapporti tra intermediari e clientela, prevede l'identificazione in presenza del cliente tramite semplice controllo del documento di identità non scaduto; le verifiche più ampie sono previste per soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • d.lgs. 141/2010, art. 30-ter

    Richiamato per evidenziare che i sistemi informatizzati di prevenzione del furto d'identità sono di introduzione recente e non possono fondare, per il periodo considerato, un obbligo generalizzato di verifica in tempo reale.

Massime di principio

  • La spedizione di un assegno, anche intrasferibile, tramite posta ordinaria costituisce una modalità di trasmissione che espone volontariamente il mittente a un rischio ulteriore; se il titolo viene sottratto e incassato da terzi, tale condotta può integrare concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
  • La diligenza professionale dell'intermediario che negozia o paga un assegno va valutata secondo standards giuridici e sociali concretamente esistenti: il giudice di merito deve verificare se la condotta tenuta sia coerente con la comune prassi di identificazione e con i principi dell'ordinamento.
  • Ai fini dell'identificazione di una persona fisica, il controllo di un documento di identità non scaduto e privo di segni di alterazione è normalmente sufficiente; non può pretendersi, in via generale, l'acquisizione di più documenti o controlli ulteriori non imposti da una specifica norma o da concreti indici di sospetto.
  • La semplice contestualità tra apertura di un rapporto di deposito e presentazione all'incasso di un assegno non è, di per sé, indice sufficiente di anomalia: la banca o l'ente pagatore deve attivare cautele ulteriori solo se sussistono elementi oggettivi che facciano dubitare della legittimazione del presentatore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTitoli di creditoConto corrente
RamiObbligazioniBancario e finanziarioEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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