Cassazione Penale, Sentenza n. 37429/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/02/2024 del Tribunale di Enna che aveva rilevato l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini e aveva restituito gli atti al pubblico ministero affinche procedesse alla notifica. Il Procuratore deduce violazione dell'art. 157-bis c.p.p. e dell'art. 29-bis D.Lgs. 271/1998 e vizio di motivazione, sostenendo che l'avviso era stato notificato al difensore d'ufficio (PEC 01/08/2023) e che le notificazioni successive alla prima possono essere fatte al difensore ai sensi della riforma (D.Lgs. 149/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'ordinanza del Tribunale non è immediatamente ricorribile e non è abnorme. Le Sezioni unite in materia di abnormità sono richiamate per escludere che il provvedimento fosse esercizio di un potere non attribuito o incidente sul funzionamento irreversibile del processo. Inoltre la Corte ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale: il pubblico ministero non ha dimostrato l'esistenza di una prima notifica personale all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., condizione necessaria per rendere valida la successiva notificazione al difensore; conseguentemente l'omessa prima notifica giustificava la restituzione degli atti al PM per la regolare notificazione dell'avviso di conclusione indagini.
Norme richiamate
art. 157-bis cod. proc. pen.
art. 157-bis c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 149/2022)
Le notificazioni successive alla prima possono essere effettuate presso il difensore di fiducia o d'ufficio solo se e dopo che sia stata eseguita la prima notificazione personale all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p.; in mancanza la notificazione al difensore non è legittima
art. 157 cod. proc. pen.
Prevede la prima notificazione personale all'imputato; tale prima notifica è precondizione essenziale per le notifiche successive presso il difensore
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la mancata notifica di tale avviso all'imputato (quando dovuta) comporta nullità che il giudice può rimuovere facendo regredire il procedimento per la regolare esecuzione dell'incombente
art. 29-bis D.Lgs. n. 271/1998
art. 29-bis D.Lgs. 271/1998
Norma richiamata dal ricorrente; nel caso concreto non è risultata decisiva per la decisione della Corte, che si è concentrata sulla mancanza della prima notifica prevista dall'art. 157 c.p.p.
Sezioni Unite, sent. 26/03/2005 n. 25957 (Toni)
Sez. U., 26 marzo 2005, n. 25957
Definisce i limiti del ricorso in cassazione contro provvedimenti di regresso: l'impugnazione è ammessa solo se il provvedimento è 'abnorme' (strutturale o funzionale); altrimenti il pubblico ministero è tenuto a conformarsi e a eseguire gli adempimenti disposti dal giudice
Massime di principio
- La notificazione al difensore d'ufficio delle comunicazioni successive alla prima è valida solo se esiste prova che la prima notificazione personale all'imputato sia stata effettuata secondo l'art. 157 c.p.p.; in mancanza la notifica al difensore non sana la nullità
- Se il giudice rileva l'omessa notifica di un atto fondamentale (es. avviso di conclusione indagini), è legittimo e doveroso che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per adempiere la notificazione mancante
- Il pubblico ministero non può ricorrere in cassazione contro un provvedimento di regresso salvo che sussista abnormità (esercizio di potere non previsto o paralisi irreversibile del processo); errori di valutazione del giudice sul merito dei presupposti non costituiscono abnormità
- In casi simili il pubblico ministero deve documentare con particolare cura la prima notificazione personale (ricevute, formalità d'identificazione, annotazioni di cancelleria) prima di sostenere la validità di notifiche successive al difensore
- Per evitare contestazioni è consigliabile che, al momento dell'identificazione, venga verbalizzato chiaramente se e come l'imputato ha ricevuto la prima notifica e con quale difensore si intende eseguire le notifiche successive; la PEC al difensore è idonea ma non supplisce all'assenza della prima notifica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37216/2024 del 10/10/2024
- Sentenza penale · 10 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37219/2024 del 10/10/2024
- Sentenza penale · 10 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37220/2024 del 10/10/2024
- Sentenza penale · 10 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37221/2024 del 10/10/2024
- Sentenza penale · 10 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37222/2024 del 10/10/2024
- Sentenza penale · 10 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37223/2024 del 10/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →