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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03849/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dellobbligo di presentazione imposta dal Questore; dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per omesso esame della memoria difensiva inviata tempestivamente entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Nella memoria si contestava linsussistenza dei presupposti di necessita e urgenza e linsussistenza di pericolosita sociale tale da giustificare lobbligo di presentazione; il GIP avrebbe convalidato utilizzando un modulo prestampato senza riferirsi alle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando lordinanza del GIP e rinviando il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo esame. Ha rilevato che la memoria difensiva era stata inviata via PEC entro il termine di 48 ore ma non era stata esaminata dal GIP, configurando una violazione del diritto di difesa in senso sostanziale. Per effetto dellannullamento con rinvio e fino al nuovo esame, la Corte ha sospeso lefficacia del provvedimento del Questore limitatamente allobbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    Stabilisce il procedimento di convalida delle misure imposte dal Questore e il termine di 48 ore decorrente dalla notifica entro cui il destinatario puo presentare memorie; la presentazione tramite PEC e ammessa data la natura cartolare e i termini ristretti del procedimento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione

    Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223; Sez.3, n.11475 del 17/12/2018 Rv. 275185; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020 Rv. 281321; tra le altre

    Costante orientamento secondo cui il GIP non puo convalidare prima della scadenza del termine di 48 ore e deve valutare le memorie prodotte; l'omesso esame delle deduzioni depositate entro il termine comporta nullita della convalida per violazione del diritto di difesa

  • Principio del contraddittorio e del diritto di difesa

    Il diritto di difesa va inteso non solo formalmente come possibilita di depositare memorie, ma sostanzialmente come obbligo del giudice di valutare e, se del caso, motivare il rigetto delle ragioni difensive

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore decorrente dalla notifica e perentorio: il GIP non deve convalidare prima della sua scadenza in modo da garantire leffettivo esercizio del diritto di difesa
  • Le memorie difensive inviate tramite PEC entro il termine sono ammissibili e devono essere esaminate dal giudice; l'omesso esame costituisce violazione del diritto di difesa
  • La valutazione del GIP deve essere piu che formale: anche se sintetica, deve dare conto delle ragioni difensive e spiegare perche non sono rilevanti ai fini della convalida
  • L'omessa considerazione delle deduzioni difensive comporta annullamento con rinvio e sospensione, almeno temporanea, delleffetto coercitivo della misura imposta dal Questore
  • In caso di provvedimenti adottati 'ad horas' il deposito in cancelleria non e sempre necessario, ma e richiesto che il giudice abbia effettiva conoscenza delle memorie presentate nei termini

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