Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20752/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, confermando parzialmente la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e aveva rideterminato la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione. Con unico motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo carenze motivazionali della sentenza impugnata e chiedendo, in sostanza, un riesame del merito della vicenda processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse conforme a logica e alle regole di legge, e ha osservato che la richiesta di attenuanti generiche mirava a un riesame di merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato, mentre nel caso concreto erano stati valorizzati elementi ostativi, tra cui un precedente penale per furto e la reiterata violazione delle prescrizioni imposte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice posta a base della responsabilità confermata in appello

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la relativa valutazione è sorretta dai criteri logici e motivazionali del giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La richiesta di circostanze attenuanti generiche non può tradursi in una rivalutazione del merito della decisione di appello, essendo in cassazione sindacabile solo la coerenza logico-giuridica della motivazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato; in loro assenza il diniego è legittimamente fondato su elementi ostativi, come precedenti penali o reiterate violazioni delle prescrizioni.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.