Cassazione Penale, Ordinanza n. 20752/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, confermando parzialmente la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e aveva rideterminato la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione. Con unico motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo carenze motivazionali della sentenza impugnata e chiedendo, in sostanza, un riesame del merito della vicenda processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse conforme a logica e alle regole di legge, e ha osservato che la richiesta di attenuanti generiche mirava a un riesame di merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato, mentre nel caso concreto erano stati valorizzati elementi ostativi, tra cui un precedente penale per furto e la reiterata violazione delle prescrizioni imposte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della responsabilità confermata in appello
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la relativa valutazione è sorretta dai criteri logici e motivazionali del giudice di merito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La richiesta di circostanze attenuanti generiche non può tradursi in una rivalutazione del merito della decisione di appello, essendo in cassazione sindacabile solo la coerenza logico-giuridica della motivazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato; in loro assenza il diniego è legittimamente fondato su elementi ostativi, come precedenti penali o reiterate violazioni delle prescrizioni.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
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