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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11303/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, effettuato tra il 28.5 e il 27.8.2008, di euro 658.379,57 da parte della società poi ammessa ad amministrazione straordinaria in favore della controparte, a saldo dei canoni relativi a un contratto di leasing di un aeromobile stipulato nel 2005. La procedura concorsuale ha chiesto la revoca di tali pagamenti ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., sostenendo che non rientrassero nell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 convertito in l. n. 111/2008. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione di tale norma e dell’art. 23 l. n. 87/1953, assumendo che la previsione di esenzione configuri una legge-provvedimento irragionevole e arbitraria, perché introdurrebbe un’esenzione generalizzata e preventiva dalla revocatoria a favore di una sola impresa, sacrificando l’uguaglianza tra creditori e l’affidamento dei creditori insoddisfatti. In via subordinata, la ricorrente sosteneva la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata che limitasse l’esenzione ai soli pagamenti funzionali alla prosecuzione del servizio di trasporto aereo e comunque ai soli atti successivi all’erogazione del prestito-ponte del 24.4.2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento già consolidato secondo cui l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, nella parte in cui esenta da revocatoria tutti i pagamenti eseguiti dalla società dalla sua entrata in vigore fino al termine indicato nel comma 2, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà o irragionevolezza. La ratio dell’esenzione è stata individuata nella necessità di mantenere invariato il contesto dell’intervento pubblico di sostegno al servizio di aerotrasporto nazionale, realizzato mediante prestito-ponte e finalizzato alla continuità aziendale e al risanamento. Inoltre, la Corte ha ribadito che l’esenzione non riguarda solo i pagamenti funzionali alla continuità aziendale, ma tutti i pagamenti effettuati nel periodo indicato, come se la società fosse soggetta a un piano attestato di risanamento. La soccombente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato; è stata invece esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza dei presupposti della colpa grave o della pretestuosità dell’azione.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    comma 2; comma 3, lett. d)

    La domanda di revocatoria è stata proposta ai sensi del comma 2; l’esenzione prevista dal d.l. n. 80/2008 viene letta come equiparazione ai pagamenti esenti ex comma 3, lett. d), quindi operante per tutti i pagamenti compiuti nel periodo normativamente indicato.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008

    "tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"

    La disposizione è stata interpretata come esenzione ampia e generalizzata dalla revocatoria per tutti i pagamenti eseguiti nel periodo considerato, non limitata ai soli pagamenti funzionali alla continuità aziendale.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte, richiamando il proprio orientamento, ha ritenuto non manifestamente infondata la non incostituzionalità della norma censurata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata perché non ricorreva la colpa grave né una vera pretestuosità dell’iniziativa processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla revocatoria introdotta per specifici interventi di sostegno pubblico può essere interpretata come disciplina speciale di favore applicabile a tutti i pagamenti compiuti nel periodo testualmente previsto, anche se la controprestazione sia stata resa in un momento anteriore.
  • La legittimità costituzionale di una disciplina speciale che deroga alla revocatoria fallimentare non è esclusa per il solo fatto che essa determini un trattamento differenziato tra creditori, se tale differenza è coerente con la finalità pubblica di continuità aziendale e risanamento perseguita dal legislatore.
  • Quando la Corte ha già affermato che una norma speciale opera come se fosse inserita in un piano attestato di risanamento, non è consentito ridurne l’ambito applicativo ai soli pagamenti direttamente funzionali alla prosecuzione dell’attività, salvo un chiaro dato testuale in tal senso.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede non soltanto l’infondatezza della domanda o dell’impugnazione, ma una vera mala fede o colpa grave, desumibile da un abuso dello strumento processuale o da una palese pretestuosità dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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