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Sentenza

Sentenza n. 4317/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 796 del 2024.

Giustizia amministrativa202501572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il diniego di esternalizzazione dei cassonetti e la diffida al rispetto delle modalità di raccolta porta a porta, nonché contro sei verbali di accertamento di violazioni amministrative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore del servizio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR sotto molteplici profili: erronea declaratoria di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti; omessa pronuncia e violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; travisamento dei fatti e delle prove circa l'esistenza di spazi interni idonei alla collocazione dei cassonetti; erronea attribuzione alla società dell'onere di provare l'inidoneità degli spazi; difetto di istruttoria e di motivazione da parte del gestore, anche quanto alla precisa individuazione dell'area, alle esigenze igienico-sanitarie, alle distanze e alla segnaletica; contraddittorietà tra il diniego di esternalizzazione e i titoli relativi al transito carraio nelle aree interne; violazione del diritto alla salute e delle distanze; illegittimità dei verbali sanzionatori per mancata individuazione di un punto preciso di collocazione. L'appellante sosteneva che l'esternalizzazione dei cassonetti fosse la regola ordinaria e che spettasse al gestore motivare le ragioni dell'internalizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai motivi relativi al secondo ricorso per motivi aggiunti, ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità: gli atti difensivi devono indicare in modo distinto, chiaro e specifico causa petendi e petitum; nel ricorso aggiunto era indicato distintamente soltanto un motivo relativo alla sospensione necessaria, mentre le ulteriori contestazioni risultavano generiche e riconducibili ad altre questioni. Il principio iura novit curia non consente al giudice di supplire all'assenza o genericità della concreta censura, individuando autonomamente la norma violata ai fini dell'accoglimento. Nel merito, il Collegio ha confermato che, nel sistema porta a porta applicabile alla fattispecie, la collocazione ordinaria dei cassonetti è all'interno degli spazi pertinenziali privati, mentre l'esternalizzazione costituisce deroga, il cui presupposto deve essere provato dal privato che la richiede. AMIAT aveva svolto sopralluoghi in contraddittorio e prodotto documentazione fotografica, riscontrando l'esistenza di un'area pavimentata interna, anche se occupata da una rastrelliera per biciclette. La valutazione tecnica, pur sintetica, era sufficiente a porre a carico della proprietaria la prova dell'inidoneità dell'area, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova. Non è stata fornita prova che i cassonetti avrebbero impedito il transito veicolare o pedonale, compromesso l'accesso agli appartamenti, violato le distanze o arrecato un concreto pregiudizio igienico-sanitario. La disciplina locale affida al gestore l'individuazione definitiva dell'area, ma richiede la collaborazione del soggetto interessato. La presenza della rastrelliera non prevale sull'esigenza di collocare i cassonetti, salvo oggettiva impossibilità, non dimostrata. Le censure sulle distanze sono state correttamente ritenute generiche, non essendo state indicate nel ricorso di primo grado le specifiche norme violate; il principio iura novit curia non elimina l'onere di specifica allegazione dei motivi. Infine, la violazione dell'obbligo di internalizzazione giustificava di per sé i verbali di accertamento, mentre le contestazioni contro questi ultimi erano comunque formulate genericamente. La società appellante è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese del grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 3, 38, 40 e 101 c.p.a.

    "gli artt. 3, 40 e 101, c.p.a., intendono definire gli elementi essenziali del ricorso, con riferimento alla causa petendi ... ed al petitum"

    Impongono chiarezza, sinteticità, specificità e distinta indicazione dei motivi e della domanda; l'art. 40 si applica ai giudizi di impugnazione tramite il rinvio dell'art. 38.

  • art. 295 c.p.c.

    Era richiamato nell'unico motivo distintamente indicato nel secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla sospensione necessaria; tale indicazione non individuava adeguatamente le ulteriori censure formulate.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa fonda l'onere di chiarezza e specificità degli scritti difensivi, necessari per consentire alle controparti di comprendere e contestare le censure.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica l'esigenza di atti chiari e sintetici, funzionali a delimitare l'oggetto del giudizio.

  • art. 33, comma 5, Cost.

    È richiamato in relazione alla necessità della difesa tecnica e alla natura protetta della professione forense, quale fondamento degli oneri di chiarezza e specificità.

  • art. 889 c.c.

    Era invocato dall'appellante con riguardo alle distanze, ma la relativa censura è stata ritenuta generica e non provata.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute non è risultato concretamente leso dall'internalizzazione dei cassonetti, non avendo la società fornito prova di un effettivo pregiudizio.

  • art. 137 del Regolamento municipale di igiene della Città di Torino

    La precisa collocazione dei cassonetti "viene definita dal Gestore del Servizio", ma "concordemente con le amministrazioni degli stabili"

    Affida al gestore l'individuazione definitiva dell'area, subordinandola alla collaborazione con il soggetto interessato.

  • art. 94 del Regolamento municipale di igiene della Città di Torino

    "Ogni fabbricato deve essere munito di ingresso carraio per l'accesso al cortile, salvo il caso di assoluta impossibilità da riconoscersi dai competenti uffici"

    Non risultava violato, poiché la società non aveva provato che la collocazione interna dei cassonetti avrebbe precluso l'accesso carraio al cortile.

  • art. 10 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

    È richiamato in relazione alla valutazione dell'idoneità delle aree interne alla collocazione delle attrezzature; la censura sull'asserita mancata istruttoria è stata respinta.

  • artt. 24, comma 2, e 47 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

    Costituivano la disciplina regolamentare posta a fondamento dei sei verbali di accertamento delle violazioni relative all'abbandono sulla pubblica via dei cassonetti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Era invocato per denunciare omessa pronuncia e motivazione apparente, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che il TAR avesse esaminato le questioni dedotte.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la specificità dei motivi richiede non solo l'individuazione delle censure, ma anche la loro distinta esposizione in un'apposita parte dell'atto, con correlazione chiara tra fatti, atto impugnato, norme violate e decisione richiesta; la violazione di tali oneri può comportare l'inammissibilità.
  • Il principio iura novit curia non consente al giudice amministrativo di individuare autonomamente la norma violata per colmare la mancanza di una concreta e specifica censura: il giudice resta vincolato alla causa petendi e al petitum dedotti dalla parte.
  • Quando la disciplina del servizio di raccolta porta a porta prevede ordinariamente la collocazione dei cassonetti negli spazi pertinenziali privati, l'esternalizzazione costituisce una deroga e il privato che la richiede deve dimostrare l'oggettiva impossibilità o l'eccessiva onerosità della collocazione interna.
  • Una valutazione tecnica del gestore, anche sintetica, accompagnata da un sopralluogo e da documentazione fotografica, può essere sufficiente a fondare il giudizio preliminare di idoneità degli spazi; spetta quindi al proprietario, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare l'effettiva inidoneità dell'area.
  • L'individuazione definitiva del punto di collocazione dei cassonetti da parte del gestore deve avvenire in collaborazione con l'amministrazione dello stabile, ma tale collaborazione non trasferisce sul gestore l'onere di provare l'inidoneità degli spazi privati né consente al proprietario di sottrarsi all'obbligo di dimostrare specifici impedimenti logistici, igienici o di accessibilità.
  • La violazione dell'obbligo di collocare i cassonetti all'interno degli spazi pertinenziali, in assenza di prova dell'impossibilità oggettiva di tale collocazione, può giustificare l'accertamento delle violazioni regolamentari connesse all'abbandono dei contenitori sulla pubblica via.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRifiutiAppello
RamiServizi pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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