Ordinanza n. 834/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d'esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesiva per parte ricorrente, non ammessa allo svolgimento delle suddette prove; - dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - del giudizio negativo di 29,07 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; - per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso, conseguente al giudizio negativo nella prova preselettiva, nonché quesiti e atti relativi alla predisposizione e correzione della prova preselettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova scritta e il calendario delle prove del concorso pubblico per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui non risultava incluso. Ha inoltre contestato il punteggio di 29,07 riportato nella prova preselettiva e i quesiti somministrati, deducendo che fossero non conformi alle linee guida, formulati in modo scorretto, errati o suscettibili di più risposte corrette. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti, nonché, in via eventuale, il decreto direttoriale disciplinante il concorso, ove interpretato come legittimante quesiti privi di univocità logica. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare gli effetti del decreto cautelare già concesso, valorizzando il bilanciamento degli interessi coinvolti e il fatto che il ricorrente avesse già sostenuto la prova scritta. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini della conferma del decreto cautelare. La decisione non definisce il merito delle censure relative all'esclusione, al punteggio della preselettiva e alla legittimità dei quesiti; la trattazione del merito è stata fissata al 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il Collegio ha confermato gli effetti del decreto cautelare già concesso sulla base del bilanciamento degli interessi e dell'avvenuto svolgimento della prova scritta.
art. 419 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
La disposizione è richiamata quale base normativa del ruolo cui sono destinati i dirigenti tecnici oggetto del concorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un decreto cautelare già concesso mediante una valutazione sintetica del bilanciamento degli interessi coinvolti, anche considerando l'avvenuto svolgimento della prova concorsuale da parte del ricorrente.
- La conferma della misura cautelare non definisce il merito delle contestazioni riguardanti l'esclusione da una procedura concorsuale, il punteggio conseguito o la legittimità dei quesiti somministrati; tali questioni restano riservate alla successiva trattazione di merito.
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