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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18725/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di falsa testimonianza. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando un errato individuazione e uso dei criteri di valutazione delle fonti di prova e contestando la correttezza della motivazione posta a base della condanna. La difesa sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione probatoria sarebbe stata viziata e che la prova non sarebbe stata valutata correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, ricordando che non le compete sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né procedere a un controllo della tenuta logica della sentenza mediante confronto con modelli argomentativi esterni. Ha quindi rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo esente da vizi logici, spiegando le ragioni del convincimento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato, anche richiamando la valutazione delle prove assunte tramite le investigazioni operate con Cieffe s.r.l. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio; la Cassazione non può rivalutare il merito né confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.

  • art. 367 c.p.

    È il reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della configurazione, ritenendo la motivazione di merito congrua e logicamente immune da vizi.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Richiamata per il principio secondo cui il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto o in un raffronto con schemi argomentativi esterni alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto nei gradi di merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile se, sotto l'apparente veste di vizio di legge, tende in realtà a contestare il merito della valutazione della prova.
  • La motivazione della sentenza di merito resiste al controllo di legittimità quando espone in modo coerente le ragioni del convincimento e applica corretti criteri giuridici alla prova acquisita.
  • Il controllo di cassazione sulla motivazione non può essere svolto mediante il confronto con modelli argomentativi alternativi estranei alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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