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Sentenza

Sentenza n. 1773/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento di revoca della licenza di fucile per uso tiro a volo adottato dal Questore della Provincia di Torino, Cat. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, nonché, per quanto occorra, delle relative comunicazioni di avvio del procedimento della Questura di Torino del -OMISSIS- (non conosciuta) e del -OMISSIS-, nonché ancora, per quanto occorra, di tutti gli atti comunque connessi, collegati, antecedenti, presupposti e conseguenti;

Giustizia amministrativa202300048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di fucile per uso tiro a volo, adottata dal Questore sul presupposto che ella fosse stata socia e consigliera di due società destinatarie di informative antimafia interdittive e che avesse intrattenuto rapporti societari stabili e duraturi con un soggetto ritenuto prossimo ad ambienti della criminalità organizzata. Ha dedotto violazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990, dell'art. 67 d.lgs. 159/2011 e dei principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento, nonché violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, sviamento, arbitrarietà e contraddittorietà. In particolare, ha contestato l'insufficienza degli elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità, la contraddittorietà della revoca rispetto a un precedente rinnovo della licenza, la mancata ostensione degli atti del procedimento e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali. Ha inoltre sostenuto che la revoca non potesse derivare automaticamente dalla mera adozione di informative antimafia interdittive e che la cessazione dei rapporti societari e la successiva revoca di una delle informative escludessero l'attualità dei presupposti.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, compensando le spese. Ha ritenuto che gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscano all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del titolare o richiedente e sulla possibile abusività dell'uso delle armi. Tale potere ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, poiché mira a tutelare la pubblica incolumità; la detenzione e il porto d'armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo ordinario. Nel caso concreto la revoca non era fondata sulla mera posizione societaria della ricorrente né su un automatismo derivante dalle informative antimafia, ma su una valutazione sostanziale dei rapporti professionali stabili con un soggetto ritenuto prossimo ad ambienti criminali, alla luce dei fatti accertati nelle informative. Il giudice ha ritenuto adeguati l'istruttoria e il supporto motivazionale e non irragionevole la prognosi negativa di affidabilità. La cessazione dei rapporti societari non impediva di valorizzare rapporti passati, purché valutati complessivamente e ritenuti ancora sintomatici delle esigenze cautelari. Il precedente rinnovo della licenza non era ostativo alla successiva revoca, sia perché l'amministrazione avrebbe potuto non conoscere allora tutti i fatti rilevanti, sia perché la revoca si fondava anche su una successiva interdittiva antimafia. Le censure relative all'accesso sono state respinte perché l'istanza era stata rigettata con autonomo provvedimento non impugnato, neppure ai sensi dell'art. 116 c.p.a. La successiva revoca di una delle informative antimafia, intervenuta dopo l'adozione della revoca della licenza, non incideva sulla legittimità originaria dell'atto, potendo semmai fondare una nuova e autonoma istanza per ottenere un titolo di porto d'armi.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    «Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...]»; «Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare [...] le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego»

    Distingue i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale e consente la revoca quando sopravvengano o risultino circostanze idonee a giustificare il diniego.

  • art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    «Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne»

    Attribuisce un potere cautelare e discrezionale di prevenzione degli abusi delle armi.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    «La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi»

    Consente di negare o ritirare il titolo sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità e della buona condotta, anche per fatti estranei alla gestione delle armi.

  • artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990

    Sono richiamati con riferimento ai principi di buon andamento, proporzionalità, motivazione e partecipazione procedimentale; le relative censure sono state ritenute infondate.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo l'assenza di un automatismo tra informativa antimafia e revoca del porto d'armi; il TAR ha ritenuto legittima la revoca sulla base della valutazione concreta dell'affidabilità, non di un automatismo.

  • art. 116 c.p.a.

    Il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato, anche in via incidentale; la mancata impugnazione ha reso infondata la censura relativa all'accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il rilascio, il mantenimento e la revoca del porto d'armi sono oggetto di un'ampia valutazione discrezionale e prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza, diretta a verificare l'affidabilità del soggetto e a prevenire abusi o incidenti; non sussiste un diritto soggettivo ordinario alla detenzione o al porto di armi.
  • La revoca del titolo di polizia può essere legittimamente fondata su rapporti personali o professionali stabili con soggetti ritenuti prossimi ad ambienti criminali, purché tali rapporti siano specificamente accertati e valutati nell'ambito di un'istruttoria concreta e motivata; non è sufficiente la mera posizione formale del destinatario in una società colpita da interdittiva antimafia.
  • Il giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi può valorizzare anche rapporti professionali cessati e fatti non attuali in senso meramente temporale, quando una valutazione complessiva, sorretta dalla gravità degli elementi accertati, consenta di ritenere persistenti le esigenze cautelari e preventive.
  • Un precedente rinnovo della licenza di porto d'armi non preclude la successiva revoca se emergano o siano rivalutati fatti rilevanti non conosciuti o se intervengano ulteriori elementi, come una successiva informativa antimafia; non ricorre, in tal caso, una contraddittorietà illegittima tra i provvedimenti.
  • La sopravvenuta revoca dell'informativa antimafia intervenuta dopo l'adozione della revoca del porto d'armi non incide, di per sé, sulla legittimità originaria di quest'ultima, ma può essere fatta valere mediante una nuova e autonoma istanza volta a ottenere il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàInterdittiva e informazione antimafiaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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