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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26789/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

La lite origina da una domanda risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa proposta da una professionista e dai suoi figli contro varie testate, editori e direttori di quotidiani e siti giornalistici. Gli attori assumevano che articoli e servizi avessero falsamente riferito, in relazione a vicende giudiziarie della professionista, che ella fosse indagata per concorso esterno in associazione mafiosa, anziché per un diverso fatto contestato con aggravante mafiosa; deducevano inoltre ulteriori profili diffamatori, danni patrimoniali da perdita di clientela e danni non patrimoniali ai figli per riflesso reputazionale e isolamento sociale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello della professionista, confermando però il rigetto delle domande dei figli e l'estraneità passiva di una società editrice; aveva quindi liquidato un danno non patrimoniale per la notizia falsa, ma aveva escluso altri pregiudizi e aveva regolato le spese in modo parzialmente compensativo e parzialmente a carico degli appellanti. In Cassazione i ricorrenti principali hanno censurato: l'inammissibilità di alcune domande/appelli, il difetto di legittimazione passiva della società editrice, la tardività di nuove allegazioni, l'omessa considerazione di ulteriori contenuti diffamatori, l'erronea esclusione dei danni patrimoniali e dei danni dei figli, il criterio di liquidazione degli interessi, e la regolazione delle spese. I ricorsi incidentali delle testate hanno invece contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo la scriminante del diritto di cronaca e l'assenza di prova del danno e del nesso causale, oltre al mancato rilievo della rettifica.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi incidentali delle testate e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso per vocatio in ius di società estinta, perché la costituzione dell'incorporante ha sanato il vizio ex art. 164 c.p.c. Ha confermato che la falsa attribuzione alla professionista del reato di concorso esterno in associazione mafiosa non era scriminata dal diritto di cronaca, poiché il fatto narrato divergeva nella sua struttura essenziale dall'effettivo addebito giudiziario e il giornalista avrebbe dovuto verificare la fonte originaria. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla liquidazione del danno, sulla mancata rettifica, sulla regolazione delle spese e sulle ulteriori doglianze del ricorso principale, per difetto di specificità o per mancato confronto con autonome rationes decidendi. È stata quindi mantenuta la decisione di merito nei limiti già fissati dalla Corte d'appello, con conferma della responsabilità di alcune testate per la pubblicazione della notizia falsa, ma senza ulteriore accoglimento delle domande dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    Il vizio di vocatio in ius dell'ente incorporato si sana con la spontanea costituzione dell'incorporante, con efficacia ex tunc.

  • art. 21 Cost.

    La libertà di cronaca non copre la pubblicazione di una notizia oggettivamente difforme dal contenuto degli atti giudiziari, soprattutto se la divergenza riguarda la struttura essenziale del fatto.

  • art. 51 c.p.

    La scriminante del diritto di cronaca è riconoscibile solo se ricorrono i presupposti della verità del fatto narrato e del controllo sulla fonte.

  • art. 59, comma 4, c.p.

    Richiamato in tema di scriminante putativa; non opera quando manca un adeguato controllo della notizia.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale di responsabilità per il danno da diffamazione a mezzo stampa.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle difese processuali, senza una specifica ratio autonoma evidenziata nel testo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'accertamento e la valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni.

  • art. 335 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della notizia giudiziaria e dell'oggetto delle indagini/contestazioni.

  • art. 595 c.p.

    La diffamazione a mezzo stampa richiede che la notizia offensiva sia vera o comunque scriminata; l'attribuzione di un fatto diverso e più grave integra l'illecito.

  • art. 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47

    Richiamato insieme alle norme sulla diffamazione a mezzo stampa quale parametro della responsabilità del giornalista e del direttore.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ammessa quando il pregiudizio non sia provabile nel preciso ammontare, purché la motivazione indichi i criteri seguiti.

  • art. 1227 c.c.

    La mancata rettifica non comporta automaticamente riduzione del danno; occorre valutarne in concreto l'incidenza causale sul pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile in materia aquiliana.

  • art. 2697 c.c.

    Il danno patrimoniale deve essere provato dalla parte che lo allega; la mancata prova del nesso causale e del depauperamento giustifica il rigetto.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare il danno non patrimoniale da diffamazione, secondo l'id quod plerumque accidit.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice può valorizzarle per la prova del pregiudizio reputazionale.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere specifiche censure; non basta la mera riproposizione delle domande o del contenuto degli atti di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 2 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi e disattende implicitamente le tesi incompatibili.

  • art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

    Le memorie integrative possono precisare o emendare la domanda, ma non introdurre un diverso fatto costitutivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione implichi il rigetto della tesi o della domanda; in appello va censurata la sentenza, non soltanto reiterata la domanda omessa.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle dedotte nullità processuali, senza autonoma decisione accogliente.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno preclude il riesame di capi non specificamente impugnati.

  • art. 190 c.p.c.

    Le censure formulate solo in comparsa conclusionale non impongono una specifica pronuncia se tardive.

  • art. 684 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di pubblicazione dell'ordinanza cautelare nel contesto delle doglianze processuali.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Non si applica ai risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, ma alle obbligazioni di valuta da transazioni commerciali.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione separata in ragione delle rispettive posizioni processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione è giustificata in caso di soccombenza reciproca, secondo il principio di causalità.

  • art. 7 D.L. 152/1991

    L'aggravante per finalità mafiosa è soggettiva e distinta dal concorso esterno in associazione mafiosa.

  • art. 8 L. 47/1948

    La rettifica non elimina automaticamente il danno già prodotto dalla pubblicazione diffamatoria.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato per distinguere il concorso esterno nel sodalizio mafioso dall'aggravante di agevolazione mafiosa nel reato comune.

  • art. 12 quinquies L. 356/1992

    Indicato quale reato effettivamente contestato alla persona offesa, diverso dal concorso esterno.

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa la verità della notizia va valutata con riferimento alla corrispondenza sostanziale tra quanto pubblicato e il contenuto degli atti o dei provvedimenti richiamati; l'attribuzione di un fatto diverso nella sua struttura essenziale non è scriminata dal diritto di cronaca.
  • La scriminante putativa del diritto di cronaca richiede un controllo diligente della fonte originaria: il giornalista non può limitarsi a riprodurre passivamente notizie già circolate, specie se l'errore riguarda un profilo idoneo a incidere significativamente sulla reputazione.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione può essere provato anche per presunzioni e può essere liquidato equitativamente, purché il giudice esponga criteri non manifestamente illogici; il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del quantum se la motivazione è congrua.
  • Il danno patrimoniale da diffamazione richiede allegazione e prova specifica del depauperamento e del nesso causale con la pubblicazione; la sola allegazione di una lesione reputazionale non basta.
  • La mancata richiesta o pubblicazione di rettifica non comporta di per sé la riduzione automatica del danno risarcibile, dovendosi verificare in concreto se e in quale misura essa avrebbe neutralizzato il pregiudizio già verificatosi.
  • In appello è necessario censurare specificamente la sentenza impugnata e le sue rationes decidendi: la mera riproposizione delle domande o di argomenti del primo grado non è sufficiente, e le questioni non dedotte con precisione restano inammissibili.
  • Le memorie integrative consentono solo precisazioni o emendamenti della domanda originaria, non l'introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza e, in presenza di soccombenza reciproca o di esiti differenziati tra più parti, il giudice può disporre compensazioni o liquidazioni separate in base alla concreta posizione processuale di ciascuno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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