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Sentenza

Sentenza n. 9724/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento a della determinazione dirigenziale A1400A – Sanità e welfare della Regione Piemonte d.d. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 «approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 9-bis d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015» e relativo allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione; b) di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione di «avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e 15 e 16 della l.r. Piemonte 14/2014 in merito all’adozione della determinazione del direttore della Direzione sanità e welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 9-bis d.l. 78/2015, del d.m. 6 luglio 2022 e del d.m. 6 ottobre 2022» del 24 novembre 2022 e relativo allegato; • deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3 d.m. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici: - n. 596 del 28/08/2019 dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; - n. 404 del 27/08/2019 dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; - n. 369 del 23/08/2019 dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - n. 1142 del 28/08/2019 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - n. 848 del 03/09/2019 dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; - n. 467 del 29/08/2019 dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - n. 586 del 30/08/2019 dell’ASL AL; - n. 151 del 30/08/2019 dell’ASL AT; - n. 388 del 26/08/2019 dell’ASL BI; - n. 909 del 06/09/2019 dell’ASL Città di Torino; - n. 361 del 29/08/2019 dell’ASL CN1; - n. 309 del 22/08/2019 dell’ASL CN2; - n. 320 del 28/08/2019 dell’ASL NO; - n. 510 del 23/08/2019 dell’ASL TO3; - n. 977 del 28/08/2019 dell’ASL TO4; - n. 806 del 28/08/2019 dell’ASL TO5; - n. 856 del 29/08/2019 dell’ASL VC; - n. 701 del 04/09/2019 dell’ASL VCO; • decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022; • decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022; • accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del Ssn, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello Ce di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • nota esplicativa «ripiano dispositivi medici anni 2015-2018» del Ministero della Salute del 5 agosto 2022;

Giustizia amministrativa202303464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi regionali delle aziende soggette al ripiano e i relativi atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti ministeriali e regionali relativi alla determinazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e alla conseguente individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati impugnati, in particolare, la determinazione della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle imprese obbligate, gli atti di avvio del procedimento, le deliberazioni degli enti sanitari regionali di validazione dei fatturati, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni, le circolari ministeriali, le intese e la nota esplicativa ministeriale. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nelle more, l'impresa ha versato il 48% dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 e, a seguito della successiva disciplina, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Collegio ha riqualificato la domanda di cessazione della materia del contendere. Ha osservato che l'art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025 collega la cessazione della materia del contendere, per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback, all'integrale versamento dell'importo ridotto e al successivo accertamento del versamento da parte delle Regioni o delle Province autonome, con comunicazione alla segreteria del TAR Lazio. Poiché nel caso concreto non risultava effettuata dagli enti regionali tale comunicazione, non si erano integrati gli estremi normativamente previsti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il comportamento della ricorrente e il pagamento effettuato evidenziavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015

    Costituisce la base normativa dell'obbligo di ripiano gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito in l. 56/2023

    È richiamato quale fondamento del versamento parziale effettuato dall'impresa, pari al 48% del dovuto.

  • art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025

    L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback presuppone l'integrale versamento dell'importo ridotto e l'accertamento del versamento da parte degli enti regionali, con comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici opera, secondo la disciplina speciale, quando siano integrati tutti i presupposti normativi, compreso l'accertamento del versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione alla segreteria del giudice amministrativo.
  • In assenza degli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale per la cessazione della materia del contendere, il pagamento effettuato dall'impresa può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La richiesta della parte di dichiarare cessata la materia del contendere può essere riqualificata dal giudice in una domanda di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando i presupposti della cessazione della materia del contendere non risultino integralmente perfezionati.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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