Cassazione Penale, Ordinanza n. 02010/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto contro l'ordinanza del 17 luglio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto l'opposizione del condannato, ha dichiarato non estinta la pena detentiva residua di un anno, tre mesi e ventisei giorni di reclusione e ha negato la detenzione domiciliare generica. Con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente ha denunciato l'erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il tribunale avesse fondato la pretesa compromissione con il mondo dello spaccio di stupefacenti su un dato infondato, cioè l'esistenza di una pluralità di clienti. La Corte ha però rilevato che il giudice di merito aveva valorizzato, in modo non manifestamente illogico, il fatto che il condannato si fosse prodigato per effettuare una o due cessioni di stupefacenti, condotta ritenuta incompatibile con un'effettiva adesione al percorso rieducativo e sintomatica del fallimento della prova, a prescindere dalla prova di ulteriori clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del tribunale di sorveglianza, che aveva basato il giudizio negativo sull'esito dell'affidamento in prova su una condotta concreta del condannato, valutata globalmente come indice del fallimento del percorso rieducativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura di legittimità è stata formulata come vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata non presentasse manifesta illogicità.
art. 51347 del 17/05/2018
Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Rv. 274482
È stato richiamato il principio secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può valutare anche comportamenti successivi alla cessazione dell'esecuzione della misura, purché compia una valutazione globale della condotta e dell'incidenza sintomatica del fatto sul giudizio di recupero sociale.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio sull'esito della misura richiede una valutazione complessiva della condotta del condannato, non limitata al solo periodo di esecuzione della prova.
- Il tribunale di sorveglianza può considerare anche comportamenti posti in essere dopo la cessazione della misura alternativa, se anteriori al giudizio sull'esito, purché ne apprezzi autonomamente attribuibilità, entità concreta e distanza temporale rispetto alla scadenza della prova.
- Un episodio successivo o prossimo alla fine della misura può essere valorizzato come sintomatico del fallimento del percorso rieducativo, anche senza accertare ulteriori condotte o clienti, se risulta coerente con una complessiva adesione negativa al programma.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la decisione di merito espone una valutazione non manifestamente illogica e sorretta da un apprezzamento globale dei fatti rilevanti.
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