Sentenza n. 764/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: della sentenza del Tribunale di Livorno - sezione lavoro n. 360/2020, pubblicata il 20/11/2020, a definizione del giudizio iscritto al n. RG 855/2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo, disposto la ricostruzione della carriera e condannato il Ministero al pagamento degli arretrati
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ordinato l’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente e condannato il Ministero al pagamento di euro 28.821,65, oltre accessori, nonché delle differenze retributive maturande. La ricorrente ha dedotto la mancata completa esecuzione del giudicato, chiedendo il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha sostenuto di avere eseguito la sentenza, producendo un decreto di ricostruzione della carriera. La ricorrente ha però documentato di avere ricevuto soltanto euro 1.148,15 a titolo di arretrato per ricostruzione della carriera.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile perché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al Ministero, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il titolo era passato in giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti delle somme già riconosciute e corrisposte. Il decreto ministeriale di ricostruzione della carriera non dimostrava l’integrale pagamento degli importi dovuti, mentre il cedolino prodotto dalla ricorrente attestava il pagamento di soli euro 1.148,15. Il Ministero è stato quindi ordinato a completare l’esecuzione del giudicato e a corrispondere le somme ancora dovute entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato e con ulteriori sessanta giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, anche d’ufficio, una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per l’azione esecutiva e per il giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., applicata dal giudice con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
l. n. 724/1994
divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria
È richiamata nel titolo esecutivo per delimitare il riconoscimento degli accessori sulle somme arretrate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza definitiva di condanna emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione è ammissibile quando il titolo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento e risulti il passaggio in giudicato.
- La produzione di un decreto amministrativo di ricostruzione della carriera o di riliquidazione non dimostra, di per sé, l’integrale esecuzione del giudicato se l’amministrazione non prova anche l’effettivo pagamento delle somme riconosciute dal titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di completare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato, scomputando quanto già corrisposto e limitando l’ordine alle somme ancora dovute.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando il termine per l’esecuzione commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo saldo.
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