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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8086/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di annullamento di un avviso di accertamento con cui il Comune aveva richiesto all'ente religioso il pagamento di € 87.722,28, comprensivi di imposta e accessori, a titolo di TARSU per gli anni dal 2005 al 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo definitivo e incontestabile l'avviso, e la Commissione tributaria regionale di Bologna, con sentenza depositata il 7 luglio 2015, aveva rigettato l'appello, rilevando che le contestazioni investivano il contenuto dell'avviso cui il contribuente aveva prestato adesione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 276, secondo comma, c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso nel merito dopo la perdita della potestas iudicandi; ha contestato, ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., la valutazione di intempestività e infondatezza dell'istanza di rimessione in termini per impugnare l'avviso; ha lamentato l'omesso esame della carenza di contraddittorio sulle motivazioni dell'avviso e sulle conseguenze dell'eventuale adesione; ha contestato, ai sensi dell'art. 62, secondo comma, del D.Lgs. n. 507/1993, la sussistenza del presupposto impositivo, deducendo l'esenzione degli edifici adibiti al culto; infine, ha denunciato il rischio di contrasto con una successiva sentenza resa tra le stesse parti. Prima dell'udienza di cassazione il contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio, avendo presentato il 10 dicembre 2018 domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017 e pagato gli importi dovuti.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Verificato, sulla base delle ricevute prodotte, l'integrale pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, in applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, ritenendo che la condanna alle spese del contribuente sarebbe stata contraria alla ratio della definizione agevolata e che, nella fattispecie, non operasse la regola generale dell'art. 391, secondo comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    Il perfezionamento della definizione agevolata, comprovato dall'integrale corresponsione degli importi dovuti, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata.

    Nel giudizio estinto per definizione agevolata non si applica la regola generale sulle spese di cui all'art. 391, secondo comma, c.p.c. quando la condanna del contribuente contrasti con la ratio della definizione; nella fattispecie le spese di legittimità sono state compensate integralmente.

Massime di principio

  • L'esito positivo della domanda di definizione agevolata, una volta verificato l'integrale pagamento degli importi dovuti, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di legittimità estinto per definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente quando l'applicazione della regola generale sulle spese e la conseguente condanna del contribuente contrasterebbero con la ratio della definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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