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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30738/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di liquidazione per la registrazione di una sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., con cui era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente a fronte del pagamento del prezzo pattuito. L'Ufficio aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, ritenendo che il pagamento del prezzo, previsto come condizione per gli effetti traslativi, fosse da qualificare come condizione meramente potestativa dell'acquirente e quindi irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta fissa. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva invece ritenuto la condizione solo potestativa, non meramente potestativa, reputando dovuta l'imposta in misura fissa. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1355 e 2932 c.c., degli artt. 27, 37 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la CTR aveva errato nel non qualificare il pagamento del prezzo come condizione meramente potestativa e nel non considerare la specialità della disciplina tributaria, avente finalità antielusiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile al promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito è soggetta a imposta proporzionale e non fissa, anche se ancora impugnabile, perché trova applicazione l'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986. La Corte ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui la previsione del pagamento del prezzo, ai fini fiscali, è assimilabile a una condizione meramente potestativa dell'acquirente, con conseguente irrilevanza della sospensione ai fini dell'imposizione proporzionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la disciplina della condizione sospensiva nel contratto.

  • art. 1355 c.c.

    richiamato per il divieto di condizione meramente potestativa apposta dal venditore o dall'obbligato nel regime civilistico.

  • art. 2932 c.c.

    la sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo è assoggettata, ai fini fiscali, alla disciplina dell'imposta di registro secondo la qualificazione della condizione relativa al pagamento del prezzo.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986

    gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente o dell'obbligato non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva e scontano imposta proporzionale.

  • art. 27, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986

    contrapposto al comma 3, riguarda gli atti subordinati alla mera volontà del venditore o dell'obbligato e conferma la distinzione funzionale tra disciplina fiscale e regime civilistico.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema dell'imposta di registro.

  • art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema dell'imposta di registro.

  • art. 11 d.lgs. n. 347 del 1990

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 13 d.lgs. n. 347 del 1990

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel motivo di ricorso per il regime impositivo applicabile agli atti soggetti a registrazione.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per giustificare la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile al promissario acquirente subordinandone gli effetti al pagamento del prezzo è, di regola, assoggettata a imposta proporzionale, nonostante l'eventuale impugnabilità della decisione.
  • Ai fini fiscali, il pagamento del prezzo collegato alla sentenza costitutiva va assimilato a una condizione meramente potestativa dell'acquirente, perché la volontà di pagare incide direttamente sugli effetti del trasferimento; ciò impedisce di considerare l'atto come sospensivamente condizionato in senso utile all'imposta fissa.
  • La disciplina tributaria dell'art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986 ha una propria funzione antielusiva e non coincide integralmente con la disciplina civilistica della condizione di cui agli artt. 1353 e 1355 c.c.
  • Quando la controversia attiene alla corretta qualificazione fiscale di una sentenza traslativa e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompravenditaTransazione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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