Cassazione Penale, Sentenza n. 5432/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Mauro Bertolucci avverso la conferma in appello della condanna per detenzione illegale di arma comune da sparo (capo 1) e per la contravvenzione per mancata custodia/diligenza nella custodia delle armi (capo 2). Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alla sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo) per il capo 1: la difesa sosteneva che l’imputato credeva che le armi fossero non funzionanti (acquisto, secondo lui, su Ebay) e quindi non aveva il dolo della detenzione abusiva; (2) violazione dell’art. 157 c.p. (prescrizione) per il capo 2, sostenendo che la contravvenzione si era estinta prima della pronuncia di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo inammissibile: l’errore sulla norma (o sulla necessità di denuncia) non esclude il dolo nel delitto di detenzione illegale d’arma; l’errore di fatto sull’inefficienza dell’arma scrimina solo se riguarda l’essenzialità e la completezza dell’arma, non un mero difetto di funzionamento; inoltre risultava che almeno un fucile era perfettamente funzionante e l’imputato era a conoscenza della detenzione per la sua dimestichezza e per un provvedimento amministrativo che gli vietava la detenzione. Invece il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la contravvenzione (capo 2) si era prescritta prima della sentenza di secondo grado (tenuto conto dei periodi di sospensione), pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il capo 2 per prescrizione e ha rideterminato la pena relativa al capo 1 in mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa (eliminando l’aumento applicato per la continuazione). Il resto della sentenza impugnata è stato dichiarato inammissibile o confermato.
Norme richiamate
Legge n. 110 del 1975, art. 20, commi 1 e 2
non presente nel testo la citazione testuale della norma
La contravvenzione per mancata custodia/assicurazione della diligenza nella custodia delle armi (capo 2) è stata ritenuta estinta per prescrizione; la norma regola le cautele/obblighi di custodia delle armi
Codice penale, art. 47
menzionato come riferimento al principio dell'errore di fatto scriminante
L'errore di fatto può scriminare soltanto se attiene alla completezza/essenzialità dell'oggetto dell'offesa; un mero difetto di funzionamento dell'arma non esclude il dolo della detenzione illegale
Codice penale, art. 157
menzionato come norma sulla prescrizione
La Corte ha applicato il calcolo della prescrizione tenendo conto dei periodi di sospensione processuale (astensione dei difensori e sospensione per Covid) e ha ritenuto estinta la contravvenzione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 16221/2020, Falsone)
Conferma che l'errore di fatto sull'inefficienza dell'arma scrimina solo quando l'inefficienza attenga all'essenziale e alla completezza dell'arma, non quando si tratti di un difetto di funzionamento riparabile
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 20896/2015, Ardolino)
Il titolo e le modalità di acquisto dell'arma (es. acquisto su Ebay) sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato di detenzione abusiva: una volta acquisita la disponibilità dell'arma, sussiste l'obbligo di denuncia
Massime di principio
- L'errore sulla norma (errore di diritto) non esclude il dolo nel reato di detenzione illegale di arma: la mancata denuncia per convinzione sbagliata circa l'obbligo non necessariamente scusa l'agente
- L'errore di fatto sull'inefficienza dell'arma può essere scriminante solo se riguarda la completezza e l'essenzialità dell'arma (es. arma antica irrimediabilmente inefficiente), non un mero difetto di funzionamento o una parte riparabile
- Il titolo o la modalità di acquisto (p.es. acquisto online) sono irrilevanti ai fini della responsabilità per detenzione abusiva: quel che conta è la disponibilità effettiva e l'obbligo di denuncia
- In casi di contestazione della prescrizione occorre calcolare attentamente i termini tenendo conto di ogni periodo di sospensione processuale (astensione dei difensori, sospensioni per pandemia ecc.); se la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello o cassazione, il reato deve essere dichiarato estinto
- In ricorsi per cassazione non è consentita una rivalutazione libre degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito salvo vizi logici o giuridici nella motivazione
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