Ordinanza n. 3629/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) della valutazione, pari a -OMISSIS-/30 punti, della prova scritta del ricorrente relativa al Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, nei ruoli del personale dell’INPS (n. 355) e dell’INAIL (n. 93), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; b) dei quesiti n. 6 e 53 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); c) dell’avviso di pubblicazione degli esiti della prova scritta pubblicato il 30 aprile 2026 sul sito web di InPA e il 5 maggio 2026 sul sito web dell’INPS; Per quanto di ragione: d) del verbale n. 1 del 20 aprile 2026 in cui sono individuati i criteri di valutazione della prova scritta, nonché dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento: f) del diritto del ricorrente all’attribuzione di 1,50 punti, aggiuntivo ai -OMISSIS- già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati; g) del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a); per la condanna: h) dell’Amministrazione resistente alla rettifica del punteggio della prova scritta del ricorrente ed alla sua riammissione nella procedura concorsuale de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa della prova scritta, esclusione dal concorso, quesiti n. 6 e 53, criteri di valutazione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e soggetto gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione conseguita nella prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di funzionari presso INPS e INAIL, nonché la conseguente esclusione dalla procedura. Ha contestato anche due quesiti del questionario, chiedendo l'attribuzione di 1,50 punti aggiuntivi, la rettifica del punteggio e la riammissione al concorso. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, il verbale recante i criteri di valutazione della prova scritta, gli atti di predisposizione dei questionari e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. In via incidentale è stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare in questa fase la fondatezza delle censure relative alla valutazione, ai quesiti e all'esclusione, riservandone ogni valutazione al giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto assorbente l'insussistenza del periculum in mora: il pregiudizio dedotto non presenta i caratteri della gravità e irreparabilità, poiché la procedura concorsuale è ancora in corso. Nel bilanciamento degli interessi sono state considerate anche le esigenze di celerità della procedura e di continuità del servizio pubblico. Gli eventuali profili di inammissibilità sono stati rinviati a un esame più approfondito nella sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è fondato sull'insussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la procedura amministrativa è ancora in corso, il pregiudizio derivante dall'esclusione da una procedura concorsuale non è necessariamente grave e irreparabile; la sussistenza del periculum deve essere valutata concretamente alla luce dello stato della procedura.
- La domanda cautelare può essere respinta per insussistenza del periculum in mora senza una valutazione anticipata della fondatezza delle censure di merito, quando il difetto del requisito cautelare è ritenuto assorbente.
- Nel bilanciamento cautelare, il giudice può considerare le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio pubblico, unitamente alla concreta reversibilità degli effetti pregiudizievoli denunciati.
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