Sentenza n. 6072/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare anche monocratica 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del II°, nella parte in cui non include parte ricorrente, nonché della graduatoria del III° anno, nella parte in cui include parte ricorrente peraltro con l'indicazione errata dei cfu posseduti; 2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione delle Graduatorie di trasferimento al II° e al III° anno del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione delle Graduatorie del II° e del III° anno pubblicate il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione delle dette graduatorie; d) dell'esito di valutazione della ricorrente, sebbene allo stato sconosciuto; e) degli scorrimenti di graduatoria. per la declaratoria di illegittimità - dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione delle Graduatoria suddette, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; - con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al II° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e relativo avviso per il trasferimento a posti disponibili ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, connessi atti della procedura valutativa e scorrimenti
Esito
Favorevole al resistente (università e ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al corso di medicina e chirurgia presso un ateneo estero con sede a Tirana, ha impugnato la graduatoria pubblicata il 30 gennaio 2023, lamentando di non essere stata collocata in posizione utile per l’ammissione al secondo anno presso l’Università resistente. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e difetto di istruttoria, contestando anche il proprio inserimento nella graduatoria relativa al terzo anno anziché in quella relativa al secondo anno e il mancato riconoscimento di un credito formativo universitario. Ha inoltre denunciato la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, affidamento e giusto procedimento, in ragione dell’omessa verbalizzazione delle operazioni di valutazione, della mancata predisposizione di una scheda individuale per ciascun candidato, della diretta pubblicazione degli esiti e del mancato rispetto delle tempistiche previste dal bando.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Dopo il rigetto della domanda cautelare, disposto con ordinanza n. 1721/2023 per carenza del periculum in mora, il Collegio ha rilevato la possibile sopravvenuta carenza di interesse, considerato il tempo trascorso e la possibilità che la studentessa avesse già concluso il percorso universitario. La ricorrente ha quindi dichiarato di voler rinunciare al ricorso, rappresentando di essere rientrata per scorrimento presso un’altra università. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate, anche in ragione della definizione in rito e della mancata opposizione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per carenza del necessario periculum in mora.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha sottoposto alla ricorrente il possibile profilo di improcedibilità derivante dalla dubbia persistenza dell’interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il sopravvenuto venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- Il principio dispositivo impone al giudice amministrativo di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari, anche in ragione di eventi sopravvenuti, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
- La sopravvenuta collocazione utile della studentessa presso un diverso ateneo può far venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione della graduatoria relativa al trasferimento presso l’ateneo originariamente prescelto.
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