Cassazione Penale, Ordinanza n. 32492/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e reiterativo delle medesime argomentazioni già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. In particolare, la sentenza impugnata aveva motivato il diniego valorizzando l'insufficienza della sola incensuratezza, l'assenza di un comportamento processuale apprezzabile, l'importo non trascurabile del profitto derivante dal riciclaggio e l'adeguatezza complessiva della sanzione irrogata in primo grado. La censura relativa alla valutazione dell'entità della somma accreditata è stata inoltre ritenuta diretta a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato, reiterativo di doglianze già esaminate in appello e, per la parte relativa alla gravità della condotta, volto a sollecitare una nuova valutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La disposizione è richiamata quale fondamento della denuncia di violazione di legge, ritenuta infondata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La disposizione è richiamata quale fondamento della denuncia di vizio di motivazione, ritenuta infondata e comunque diretta a una rivalutazione del merito.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena sono stati utilizzati dalla Corte territoriale per motivare l'adeguatezza della sanzione e il diniego delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso concreto sono stati valorizzati l'insufficienza della sola incensuratezza, l'assenza di un comportamento processuale apprezzabile e la gravità economica della condotta.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti; è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando implicitamente superati gli altri.
- La sola incensuratezza non impone il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e può essere ritenuta insufficiente, soprattutto quando il giudice valorizzi ulteriori elementi attinenti alla condotta, al comportamento processuale e alla gravità del fatto.
- È inammissibile in cassazione la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche che riproponga argomentazioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice d'appello.
- Non è consentito nel giudizio di legittimità sollecitare una diversa valutazione dell'entità del profitto o di altri elementi fattuali già congruamente apprezzati dal giudice di merito.
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