Sentenza n. 1176/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di ispezione con prescrizione e successivo verbale di disposizione dell’ASL, adottati ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 520/1955, recanti l’obbligo di aggiornare il DVR e il Manuale di Sicurezza e di impedire l’uso contemporaneo della pista HSR da parte di motocicli e altri veicoli
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia trae origine da un incidente mortale verificatosi su una pista ad alta velocità nella quale circolavano un’autovettura e un motociclo. L’ASL, tramite il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, aveva contestato l’inadeguatezza del DVR e aveva imposto, dapprima senza preventiva comunicazione di avvio, l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del Manuale di Sicurezza, prevedendo anche il divieto di uso contemporaneo dell’anello HSR da parte di motocicli e altri veicoli. Il ricorrente ha dedotto: carenza di potere e incompetenza dell’ASL, sostenendo che il potere spettasse all’Ispettorato del lavoro; violazione dell’art. 10 d.P.R. n. 520/1955, anche per mancata approvazione del capo dell’Ispettorato; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione delle garanzie partecipative; travisamento ed errore nei presupposti; illogicità, sproporzione e sviamento; violazione degli artt. 17, 28 e 29 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la valutazione dei rischi e la redazione del DVR fossero prerogativa esclusiva del datore di lavoro. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti adottati dall’ASL dopo la riedizione del procedimento, avviato a seguito dell’ordinanza cautelare che aveva rilevato la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990. Il ricorrente ha inoltre contestato la mancata applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e chiesto una verificazione sulle metodologie di stima del rischio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulle disposizioni adottate ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 520/1955. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, poiché gli atti impugnati erano stati adottati esclusivamente dall’ASL. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 era stata superata dalla comunicazione di avvio del procedimento e dall’adozione del successivo verbale di disposizione, impugnato con motivi aggiunti, con conseguente perdita di efficacia dell’atto originario. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il TAR ha ritenuto che la competenza ad adottare disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni spettasse all’ASL, in forza dell’art. 21 l. n. 833/1978, del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 23 d.lgs. n. 626/1994; l’art. 14 d.lgs. n. 124/2004 riguarda invece le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale. Ha qualificato la disposizione impugnata come rientrante nella prima ipotesi dell’art. 10 d.P.R. n. 520/1955, relativa alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, immediatamente esecutive e non soggette all’approvazione del capo dell’Ispettorato prevista per la diversa ipotesi di applicazione di norme obbligatorie affidate a un apprezzamento discrezionale. L’incidente mortale costituiva un infortunio significativo ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 e imponeva la rielaborazione del DVR entro trenta giorni e l’immediato adeguamento delle misure di prevenzione. La prescrizione relativa alla separazione temporale della circolazione di motocicli e autovetture è stata ritenuta espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non affetta da manifesta illogicità, erroneità o sproporzione. Il giudice ha escluso la necessità del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, trattandosi di procedimento non instaurato a istanza di parte, e ha ritenuto adeguate la motivazione e l’istruttoria, anche alla luce degli incontri, della documentazione tecnica acquisita e delle osservazioni esaminate dall’ASL. È stata negata la verificazione richiesta, perché avrebbe comportato valutazioni previsionali e simulazioni tecnico-scientifiche non oggettivamente verificabili e un inammissibile sindacato sostitutivo sul merito dell’azione amministrativa. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 520/1955
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.
La disposizione in materia di prevenzione degli infortuni costituisce un provvedimento autoritativo immediatamente esecutivo, mediante il quale l’autorità competente può imporre misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle già adottate, senza necessità dell’approvazione del capo dell’Ispettorato prevista per la diversa ipotesi relativa all’applicazione di norme obbligatorie affidate a un apprezzamento discrezionale.
art. 21 l. n. 833/1978
Ha trasferito alle strutture sanitarie le funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, attribuendo agli organi ispettivi delle ASL i poteri amministrativi e repressivi precedentemente esercitati dall’Ispettorato del lavoro, nei limiti delle rispettive competenze.
art. 23 d.lgs. n. 626/1994
Attribuisce alle ASL la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, fatta salva la permanenza di competenze statali specifiche o concorrenti.
art. 14 d.lgs. n. 124/2004
Il potere di disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro riguarda le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale e non esclude il potere dell’ASL in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
art. 29 d.lgs. n. 81/2008
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata ... a seguito di infortuni significativi ... Il documento di valutazione deve essere aggiornato entro trenta giorni e le misure di prevenzione devono essere immediatamente adeguate.
Un infortunio mortale o comunque significativo impone la rielaborazione della valutazione dei rischi e l’aggiornamento del DVR, anche se la valutazione originaria era stata effettuata dal datore di lavoro.
art. 7 l. n. 241/1990
La preventiva comunicazione di avvio è necessaria quando non ricorrano ragioni di particolare urgenza e il procedimento consenta un previo contraddittorio; nel caso concreto la violazione dell’obbligo è stata superata dalla riedizione del procedimento con partecipazione dell’interessato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è necessario per un procedimento non instaurato a istanza di parte.
art. 66 c.p.a.
La verificazione non è uno strumento idoneo a sostituire valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione né a svolgere simulazioni previsionali opinabili su modelli di rischio.
art. 2087 c.c.
Le disposizioni amministrative possono specificare, in concreto, le misure necessarie a rendere effettiva la tutela della sicurezza dei lavoratori quando la normativa individui obiettivi generali senza prescrivere dettagliatamente le modalità operative.
Massime di principio
- In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la competenza ad adottare le disposizioni previste dall’art. 10 d.P.R. n. 520/1955 spetta ai servizi di prevenzione delle ASL quando la misura concerne la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni; il potere dell’Ispettorato del lavoro previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 124/2004 riguarda invece le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale.
- Le disposizioni adottate ai sensi del primo periodo dell’art. 10 d.P.R. n. 520/1955 in materia di prevenzione degli infortuni sono immediatamente esecutive e non richiedono l’approvazione del capo dell’Ispettorato provinciale, richiesta soltanto per la diversa ipotesi di applicazione di norme obbligatorie affidate all’Ispettorato a un apprezzamento discrezionale.
- Un infortunio significativo, in particolare un incidente mortale, impone ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 la rielaborazione della valutazione dei rischi, l’aggiornamento del DVR entro trenta giorni e l’immediato adeguamento delle misure di prevenzione.
- Quando la normativa di sicurezza individua obiettivi generali senza predeterminare dettagliatamente le misure da adottare, l’autorità di vigilanza può valutare la congruità delle misure predisposte dal datore di lavoro e imporre ulteriori accorgimenti; tale scelta costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa sindacabile solo per manifesta illogicità, erroneità, irragionevolezza o sproporzione.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non è richiesto nei procedimenti non instaurati a istanza di parte, mentre la comunicazione di avvio ex art. 7 resta necessaria, in assenza di urgenza, quando il procedimento incide direttamente sulla posizione del destinatario e consente un previo contraddittorio.
- La verificazione non può essere utilizzata per sostituire l’amministrazione nelle valutazioni tecnico-discrezionali né per imporre al giudice un sindacato di merito mediante simulazioni previsionali opinabili, quando l’istruttoria amministrativa non presenti profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
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