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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5295/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fiorentino ha impugnato l'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa), deducendo: (1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p. e carenza di motivazione per mancata descrizione dettagliata degli elementi costitutivi del reato e della materialità della sua condotta, con conseguente impossibilità di comprendere l'addebito; (2) vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, contestando la rilevanza penale attribuita a incontri e conversazioni intercettate (mancanza di oggetto degli incontri, conversazioni non registrate o di significato incerto, mancata prova dell'attività criminosa e inesistenza di conflusso dei proventi del reato nella famiglia mafiosa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (a) l'obbligo di cui all'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p. richiede una "descrizione sommaria" e non una minuziosa enunciazione degli elementi di fatto; nel caso concreto l'ordinanza del riesame ha fornito informazioni sufficienti sul ruolo del ricorrente nella famiglia mafiosa (rapporti con esponenti apicali, incontri riservati, disponibilità a compiere estorsioni, conversazioni che evidenziano progressione di carriera e poteri in materia di stupefacenti); (b) le censure relative alla valutazione degli indizi attengono al merito e non possono essere sindacate in cassazione se non quando sussista violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorso è giudicato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce l'associazione di tipo mafioso; la motivazione dell'ordinanza ha ricollegato al ricorrente la partecipazione stabile alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale mediante affiliazione, rapporti con esponenti apicali e disponibilità a compiere delitti per il sodalizio.

  • art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede la 'descrizione sommaria del fatto' nell'atto che dispone la misura: la Corte ha interpretato che non è richiesta una descrizione minuziosa e che è sufficiente una sintetica enunciazione che permetta all'indagato di conoscere l'accusa e esercitare la difesa; la descrizione può essere integrata dalla richiesta del P.M. e dal contesto motivazionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorrente che propone ricorso giudicato infondato: condanna alle spese processuali e possibile versamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicata nel caso per euro 3.000.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di carattere procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento; la Corte ha ordinato l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La prescrizione di 'descrizione sommaria del fatto' (art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p.) non impone una ricostruzione minuziosa: è sufficiente che l'indagato abbia immediata e sicura conoscenza del tenore dell'accusa per esercitare la difesa.
  • Le censure che riguardano la diversa valutazione della prova o la riconsiderazione del peso degli indizi rientrano nel merito e, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non sono sindacabili in sede di cassazione contro misure cautelari.
  • Per la conferma di una misura cautelare per associazione mafiosa la valutazione combinata di elementi quali rapporti assidui con esponenti del sodalizio, incontri riservati, intercettazioni e disponibilità a compiere ilittuosi serve a costruire il quadro indiziario anche se singoli elementi appaiono parziali o non autosufficienti.
  • La contestazione della rilevanza probatoria di intercettazioni o incontri necessita, in cassazione, di dimostrare errori logici o giuridici evidenti nella motivazione; semplici argomentazioni difensive alternative non bastano.
  • Un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: occorre valutare realisticamente le prospettive di successo prima di proporre impugnazioni contro decisioni di riesame.
  • Se si ritiene insufficiente la descrizione dell'addebito in un provvedimento cautelare, la linea difensiva più solida è dimostrare l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa (es. impossibilità di individuare le azioni contestate) e non limitarsi a chiedere maggiore 'minuziosità' formale.

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