Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 454/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) errore nel calcolo della prescrizione del reato (sostiene che la prescrizione sarebbe maturata il 19/06/2019); 2) inosservanza delle norme processuali per errata dichiarazione di "assenza" in appello anziché "contumacia" e mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato (art. 15-bis legge 28/4/2014 n.67); 3) nullità per omesso avviso al difensore e all'imputato del cambio di sede del giudice (art. 178 c.1 c.p.p., presunta violazione art. 24 Cost.); 4) nullità/irregolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore (art. 54 disp. att. c.p.p.); 5) errata dosimetria della pena (art. 132 ss. c.p.) per calcolo del minimo edittale e mancato riconoscimento delle generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la prescrizione del reato di ricettazione (capo B) è stata correttamente calcolata dalla Corte, tenuto conto della pena-base prevista dal primo comma dell'art. 648 c.p. (2-8 anni) e dei periodi di sospensione rilevanti, come conseguenza la prescrizione è maturata il 25/02/2020 e non il 19/06/2019; 2) l'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" costituisce, al più, una nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita immediatamente dal difensore e non lo è stata; inoltre l'imputato ha conferito procura speciale al difensore per proporre ricorso, per cui non ha subito pregiudizio per mancata notifica dell'estratto; 3) il cambio di sede comunicato in udienza ha avuto efficacia nei confronti del difensore che rappresentava l'imputato contumace, per cui non v'è bisogno di comunicazione personale e non è dimostrato alcun pregiudizio; 4) non è emersa alcuna irregolarità concreta nella notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore; 5) la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello è corretta (è stata semplicemente eliminata la maggiorazione per continuazione derivante dal reato estinto) e l'atto di impugnazione è generico quanto alla mancata concessione delle attenuanti/generiche. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la declaratoria di estinzione del reato in sede di cassazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per mancanza di valido rapporto processuale.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/20

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per il rito seguito in cassazione

  • art. 157 c.p.

    la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria

    La prescrizione si calcola sul massimo della pena edittale prevista dalla legge per il reato consumato; le attenuanti speciali non si considerano ai fini del calcolo salvo particolari eccezioni

  • art. 161 c.p.

    in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere

    Limita l'effetto dell'interruzione della prescrizione: l'aumento del termine prescrizionale non puo' superare un quarto del tempo necessario

  • art. 648 c.p.

    L'ipotesi attenuata della ricettazione (secondo comma) costituisce circostanza attenuante speciale; ai fini della prescrizione si fa riferimento alla pena del primo comma (2-8 anni), da cui deriva il termine prescrizionale applicato nel caso

  • art. 15-bis, legge 28/04/2014, n.67 (commi rilevanti)

    La disciplina sulla contumacia/assenza in appello è rilevante per le nullità connesse; comunque, l'erronea dichiarazione di assenza in luogo di contumacia si qualifica come nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore

  • art. 178, comma 1, c.p.p.

    Regola le nullità che attengono all'intervento dell'imputato; nel caso di contumacia la rappresentanza del difensore rende irrilevante la comunicazione personale di taluni atti (es. cambio di sede)

  • art. 54, comma 2, disp. att. c.p.p.

    Norma sulle notificazioni: la parte ricorrente deve dimostrare una difformità o un vizio concreto nella notificazione; qui non emersa

  • art. 132 ss. c.p.

    Disciplinano la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la ricalcolazione della pena dopo l'estinzione di un reato satellite

  • art. 179 c.p.

    L'ultimo comma consente in certi casi di mantenere l'aggravante in regime di equivalenza anche se il reato satellite viene estinto; la Corte ha ritenuto legittima la conferma in ragione di tale principio

  • art. 613 c.p.p.

    Norma sul ricorso per cassazione: dopo le modifiche rileva che l'imputato non può proporre ricorso personale e che la procura speciale al difensore consente comunque l'esercizio del rimedio; dunque l'omessa notifica dell'estratto all'imputato non ha impedito il decorso del termine per l'impugnazione quando esiste procura speciale

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile o dichiarato manifestamente infondato: condanna alle spese processuali e eventualmente sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la declaratoria di estinzione del reato in sede di impugnazione; la Corte osserva che tale declaratoria richiede l'esistenza di un valido rapporto processuale e non può essere pronunciata se il ricorso viene dichiarato inammissibile

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella contestazione sulla legittimità del procedimento per mancata informazione sul cambio di sede; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia costituzionale alla difesa, non essendo provato il pregiudizio

Massime di principio

  • Il termine prescrizionale si calcola generalmente sulla pena massima prevista per il reato principale (anche se nella concreta sentenza il giudice ha riconosciuto un'attenuante): le attenuanti speciali non riducono il termine per la prescrizione salvo diverse previsioni legislative.
  • Le sospensioni del termine di prescrizione derivanti da rinvii vanno computate con attenzione: prevalgono le cause addebitabili al giudice rispetto a quelle riferibili al difensore; quando il rinvio derivi da fatto processuale imputabile al giudice, il periodo si considera sospeso.
  • L'erronea dichiarazione di "assenza" in appello anziché di "contumacia" configura, di regola, una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore, pena la perdita dell'eccezione.
  • L'omessa notifica dell'estratto di sentenza al difensamente rappresentato non provoca automaticamente un pregiudizio se il difensore ha ricevuto procura speciale per proporre il ricorso e dunque la conoscenza effettiva del provvedimento è stata garantita.
  • Per il contumace il cambio della sede del processo comunicato in udienza al difensore ha efficacia rappresentativa; non sempre occorre la notifica personale all'imputato contumace, salvo che non sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
  • Le doglianze sulle notificazioni richiedono la dimostrazione di un vizio concreto o di una difformità tra originale e copia: mere asserzioni generiche non sono idonee a far dichiarare la nullità.
  • La ricalcolazione della pena in appello dopo l'estinzione di un reato satellitare deve limitarsi a eliminare la maggiorazione per continuazione; l'ulteriore compressione della pena richiede specifiche e concrete ragioni, non dedotte in termini generici dal ricorrente.
  • La declaratoria in cassazione di estinzione del reato (art.129 c.p.p.) richiede un valido rapporto processuale e che il ricorso sia ammissibile; se il ricorso è dichiarato inammissibile non può essere pronunciata la declaratoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.