Cassazione Penale, Sentenza n. 454/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) errore nel calcolo della prescrizione del reato (sostiene che la prescrizione sarebbe maturata il 19/06/2019); 2) inosservanza delle norme processuali per errata dichiarazione di "assenza" in appello anziché "contumacia" e mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato (art. 15-bis legge 28/4/2014 n.67); 3) nullità per omesso avviso al difensore e all'imputato del cambio di sede del giudice (art. 178 c.1 c.p.p., presunta violazione art. 24 Cost.); 4) nullità/irregolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore (art. 54 disp. att. c.p.p.); 5) errata dosimetria della pena (art. 132 ss. c.p.) per calcolo del minimo edittale e mancato riconoscimento delle generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la prescrizione del reato di ricettazione (capo B) è stata correttamente calcolata dalla Corte, tenuto conto della pena-base prevista dal primo comma dell'art. 648 c.p. (2-8 anni) e dei periodi di sospensione rilevanti, come conseguenza la prescrizione è maturata il 25/02/2020 e non il 19/06/2019; 2) l'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" costituisce, al più, una nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita immediatamente dal difensore e non lo è stata; inoltre l'imputato ha conferito procura speciale al difensore per proporre ricorso, per cui non ha subito pregiudizio per mancata notifica dell'estratto; 3) il cambio di sede comunicato in udienza ha avuto efficacia nei confronti del difensore che rappresentava l'imputato contumace, per cui non v'è bisogno di comunicazione personale e non è dimostrato alcun pregiudizio; 4) non è emersa alcuna irregolarità concreta nella notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore; 5) la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello è corretta (è stata semplicemente eliminata la maggiorazione per continuazione derivante dal reato estinto) e l'atto di impugnazione è generico quanto alla mancata concessione delle attenuanti/generiche. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la declaratoria di estinzione del reato in sede di cassazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per mancanza di valido rapporto processuale.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/20
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per il rito seguito in cassazione
art. 157 c.p.
la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria
La prescrizione si calcola sul massimo della pena edittale prevista dalla legge per il reato consumato; le attenuanti speciali non si considerano ai fini del calcolo salvo particolari eccezioni
art. 161 c.p.
in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere
Limita l'effetto dell'interruzione della prescrizione: l'aumento del termine prescrizionale non puo' superare un quarto del tempo necessario
art. 648 c.p.
L'ipotesi attenuata della ricettazione (secondo comma) costituisce circostanza attenuante speciale; ai fini della prescrizione si fa riferimento alla pena del primo comma (2-8 anni), da cui deriva il termine prescrizionale applicato nel caso
art. 15-bis, legge 28/04/2014, n.67 (commi rilevanti)
La disciplina sulla contumacia/assenza in appello è rilevante per le nullità connesse; comunque, l'erronea dichiarazione di assenza in luogo di contumacia si qualifica come nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore
art. 178, comma 1, c.p.p.
Regola le nullità che attengono all'intervento dell'imputato; nel caso di contumacia la rappresentanza del difensore rende irrilevante la comunicazione personale di taluni atti (es. cambio di sede)
art. 54, comma 2, disp. att. c.p.p.
Norma sulle notificazioni: la parte ricorrente deve dimostrare una difformità o un vizio concreto nella notificazione; qui non emersa
art. 132 ss. c.p.
Disciplinano la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la ricalcolazione della pena dopo l'estinzione di un reato satellite
art. 179 c.p.
L'ultimo comma consente in certi casi di mantenere l'aggravante in regime di equivalenza anche se il reato satellite viene estinto; la Corte ha ritenuto legittima la conferma in ragione di tale principio
art. 613 c.p.p.
Norma sul ricorso per cassazione: dopo le modifiche rileva che l'imputato non può proporre ricorso personale e che la procura speciale al difensore consente comunque l'esercizio del rimedio; dunque l'omessa notifica dell'estratto all'imputato non ha impedito il decorso del termine per l'impugnazione quando esiste procura speciale
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile o dichiarato manifestamente infondato: condanna alle spese processuali e eventualmente sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
art. 129 c.p.p.
Regola la declaratoria di estinzione del reato in sede di impugnazione; la Corte osserva che tale declaratoria richiede l'esistenza di un valido rapporto processuale e non può essere pronunciata se il ricorso viene dichiarato inammissibile
art. 24 Cost.
Richiamato nella contestazione sulla legittimità del procedimento per mancata informazione sul cambio di sede; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia costituzionale alla difesa, non essendo provato il pregiudizio
Massime di principio
- Il termine prescrizionale si calcola generalmente sulla pena massima prevista per il reato principale (anche se nella concreta sentenza il giudice ha riconosciuto un'attenuante): le attenuanti speciali non riducono il termine per la prescrizione salvo diverse previsioni legislative.
- Le sospensioni del termine di prescrizione derivanti da rinvii vanno computate con attenzione: prevalgono le cause addebitabili al giudice rispetto a quelle riferibili al difensore; quando il rinvio derivi da fatto processuale imputabile al giudice, il periodo si considera sospeso.
- L'erronea dichiarazione di "assenza" in appello anziché di "contumacia" configura, di regola, una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore, pena la perdita dell'eccezione.
- L'omessa notifica dell'estratto di sentenza al difensamente rappresentato non provoca automaticamente un pregiudizio se il difensore ha ricevuto procura speciale per proporre il ricorso e dunque la conoscenza effettiva del provvedimento è stata garantita.
- Per il contumace il cambio della sede del processo comunicato in udienza al difensore ha efficacia rappresentativa; non sempre occorre la notifica personale all'imputato contumace, salvo che non sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
- Le doglianze sulle notificazioni richiedono la dimostrazione di un vizio concreto o di una difformità tra originale e copia: mere asserzioni generiche non sono idonee a far dichiarare la nullità.
- La ricalcolazione della pena in appello dopo l'estinzione di un reato satellitare deve limitarsi a eliminare la maggiorazione per continuazione; l'ulteriore compressione della pena richiede specifiche e concrete ragioni, non dedotte in termini generici dal ricorrente.
- La declaratoria in cassazione di estinzione del reato (art.129 c.p.p.) richiede un valido rapporto processuale e che il ricorso sia ammissibile; se il ricorso è dichiarato inammissibile non può essere pronunciata la declaratoria.
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