Cassazione Penale, Sentenza n. 37771/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rubino è stato condannato per violazione del DASPO (art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401/1989) emesso dal Questore di Trapani il 4/10/2019 e convalidato il 7/10/2019: l'accusa riguardava il mancato adempimento dell'obbligo di presentazione previsto dal provvedimento in occasione di incontri di calcio. La difesa ha contestato che il DASPO indicava le manifestazioni della squadra "Marsala Calcio", mentre le mancate presentazioni riguardavano partite della ASD Dolce Onorio Marsala, società distinta e autonoma; ha quindi invocato il principio di tassatività e determinatezza del provvedimento amministrativo e la necessità di un nuovo procedimento amministrativo con avviso e possibilità di difesa per ogni estensione del divieto. In secondo luogo si è censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha stabilito che l'art. 6 della legge n. 401/1989 richiede che il Questore indichi le "manifestazioni sportive specificamente indicate" e i "luoghi specificamente indicati", per assicurare la perfetta intelligibilità del provvedimento e perché l'obbligo di presentazione è una prescrizione invasiva della libertà personale. Non è ammissibile un'interpretazione estensiva che estenda automaticamente il divieto a una società sportiva diversa. La nota integrativa della Questura del 9/9/2021 che avrebbe esteso il divieto alla ASD Dolce Onorio Marsala avrebbe dovuto essere sottoposta a convalida giudiziale, cosa non avvenuta. Perciò la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per insussistenza del reato; il secondo motivo non è stato esaminato per assorbimento.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6, commi 1, 2 e 6)
"manifestazioni sportive specificamente indicate"; "luoghi specificamente indicati"
Il giudice ha interpretato la norma nel senso che il DASPO deve essere formulato con specificità e determinatezza: l'obbligo di presentazione e il divieto di accesso sono prescrizioni invasive della libertà personale e pertanto non ammettono estensioni per relationem o interpretazioni estensive; ogni modifica o estensione rilevante richiede un nuovo provvedimento amministrativo soggetto a convalida giudiziale.
nota integrativa della Questura di Trapani del 9 settembre 2021
nota che estendeva la prescrizione anche agli incontri della ASD Dolce Onorio Marsala
La Corte ha ritenuto che una semplice nota integrativa non sostituisce l'atto amministrativo formale soggetto a convalida: per essere efficace nei confronti del destinatario e nei profili penali, l'estensione avrebbe dovuto essere adottata con procedimento e sottoposta a convalida, cosa non avvenuta nel caso concreto.
Massime di principio
- Il DASPO (art. 6 legge 401/1989) deve indicare con precisione le manifestazioni e i luoghi: non è ammessa un'interpretazione estensiva che estenda il divieto a società sportive diverse da quelle esplicitamente indicate.
- Qualsiasi estensione sostanziale del contenuto del DASPO (es. a una nuova società che svolge la stessa attività nella stessa città) richiede l'adozione di un nuovo provvedimento amministrativo e la sua convalida giudiziale, per garantire il diritto di difesa.
- L'obbligo di presentazione previsto dal DASPO è considerato una prescrizione invasiva della libertà personale: per questo motivo i principi di tassatività e determinatezza sono particolarmente stringenti nella sua applicazione.
- Una documentazione interna o una "nota integrativa" della Questura che amplia il campo di applicazione del DASPO non sostituisce il formale atto amministrativo con le garanzie procedurali; la mancata convalida giudiziale di tale estensione ne inficia l'efficacia penale.
- In procedimenti penali per violazione del DASPO, il difetto di specificità del provvedimento o l'assenza di un atto di estensione convalidato può determinare l'annullamento della condanna per insussistenza del reato.
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