Sentenza n. 859/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2806/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4917/2024), pubblicata in data 31.10.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.430,42.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.430,42 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero a mezzo PEC il 14 novembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.430,42 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, escludendo le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, notificato all'Amministrazione presso il domicilio reale e corredato dall'attestazione di conformità, nonché che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione contro la pubblica amministrazione. In assenza di contestazioni sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnando anche al commissario un termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità dell'inottemperanza ministeriale relativa al mancato pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Richiamato quanto all'attestazione di conformità della sentenza azionata all'originale, necessaria nel regime successivo alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. e, in combinato disposto con l'art. 35, comma 8, ha determinato il superamento della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e questa non abbia adempiuto.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo; tale termine è applicabile anche all'azione di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a personale della struttura competente; quando l'incarico è connesso ai compiti istituzionali, il relativo compenso è compreso nella retribuzione ordinaria dell'amministrazione di appartenenza.
- Nel regime successivo alle modifiche del d.lgs. 149/2022, ai fini dell'azione esecutiva fondata su una sentenza, è sufficiente l'attestazione di conformità del titolo all'originale, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva.
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