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Ordinanza

Ordinanza n. 1107/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- prot. del 17.10.2025, redatto dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; - del verbale n. -OMISSIS- di prot. n. -OMISSIS- del 21.11.2025, redatto dalla Commissione per il riesame per gli Accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; - della graduatoria finale di merito pubblicata in data 10.11.2025 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale per il reclutamento, per il Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo di Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica dovuta a indice di massa corporea inferiore a 20, nonché verbali di accertamento e riesame e graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici che ne aveva dichiarato la non idoneità al concorso per il rilevamento di un indice di massa corporea pari a 18,3, il successivo verbale di riesame e la graduatoria finale. La non idoneità era stata ricondotta all'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e alla direttiva tecnica ministeriale del 4 giugno 2014. A sostegno della contestazione, il ricorrente ha prodotto un referto di struttura sanitaria accreditata del 15 gennaio 2026, attestante altezza di 183 cm e peso di 68,2 kg, in contrasto con i dati rilevati durante le prove concorsuali del 17 ottobre 2025, pari a 182,5 cm e 60,9 kg. La censura mirava quindi a dimostrare l'erroneità dell'accertamento sanitario concorsuale e a ottenere la rinnovazione o il riesame dell'accertamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare e ha compensato le spese della fase. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui il principio dell'irripetibilità degli accertamenti di idoneità psico-fisica può essere temperato quando il ricorrente contesti in modo serio e specifico l'accertamento sanitario, imponendo in tal caso al giudice di disporre i necessari incombenti istruttori. Tuttavia, nel caso concreto, non è stata ravvisata una contestazione seria e concreta: la differenza tra il peso rilevato in sede concorsuale, pari a 60,9 kg, e quello risultante dal referto successivo, pari a 68,2 kg, è stata ritenuta ampiamente giustificabile dal decorso di circa tre mesi tra i due accertamenti. Non sussistendo quindi i presupposti per disporre accertamenti istruttori nella fase cautelare, la domanda di sospensione è stata rigettata. La pronuncia non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal candidato contro gli atti di esclusione concorsuale.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    È richiamato quale base normativa della causa di non idoneità al servizio militare correlata alla morfologia generale e all'indice di massa corporea rilevato.

  • Decreto Ministeriale 4 giugno 2014

    È richiamato quale direttiva tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle persone coinvolte nel procedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il principio dell'irripetibilità degli accertamenti psico-fisici concorsuali non è assoluto: quando il candidato contesti in modo serio e specifico l'accertamento sanitario, il giudice deve procedere ai necessari accertamenti istruttori.
  • La produzione di un referto sanitario successivo non integra, di per sé, una contestazione seria e concreta dell'accertamento concorsuale, soprattutto quando la divergenza dei dati antropometrici possa essere ragionevolmente spiegata dal tempo trascorso tra le due visite.
  • Nella fase cautelare, l'esigenza di disporre accertamenti istruttori sull'idoneità psico-fisica presuppone una contestazione concreta e attendibile dei risultati dell'accertamento amministrativo; in mancanza, la domanda cautelare può essere respinta senza rinnovare l'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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