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Sentenza

Sentenza n. 808/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 23 febbraio 2022-22 febbraio 2023, nella parte in cui attribuisce la qualifica finale di “Superiore alla media”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già destinatario di valutazioni prevalentemente apicali e di riconoscimenti di servizio, ha impugnato la scheda valutativa contestando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 690 del d.P.R. n. 90/2010, dell’art. 3 del d.P.R. n. 213/2002, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e trasparenza, per mancata astensione del compilatore. Il superiore che aveva redatto la scheda aveva infatti deferito il ricorrente all’autorità disciplinare per comportamenti asseritamente tenuti nei propri confronti e, secondo il ricorrente, versava quindi in una situazione di conflitto di interessi e di grave ragione di convenienza ostativa alla valutazione. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, il difetto e l’apparenza della motivazione, l’eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza dell’istruttoria, travisamento e contraddittorietà. Il ricorrente ha lamentato il drastico e non adeguatamente spiegato peggioramento di numerosi giudizi parziali e della qualifica finale rispetto agli anni precedenti, l’assenza di specifici episodi idonei a giustificare la variazione, la brevità del periodo effettivamente lavorato e la contraddizione tra i giudizi analitici e il riconoscimento di ottime qualità fisiche, morali e caratteriali da parte del revisore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Quanto al primo motivo, ha riconosciuto in astratto che le cause di astensione non costituiscono un numerus clausus e che il superiore deve valutare anche l’esistenza di gravi ragioni di opportunità. Tuttavia, non ha ravvisato una causa di astensione tipizzata né una situazione concreta di conflitto di interessi tale da imporre l’astensione. Nei reparti militari il superiore è ordinariamente chiamato a rilevare e reprimere condotte dei subordinati e il semplice deferimento disciplinare, relativo a uno screzio attinente ai rapporti di servizio e all’uso di linguaggio non consono, non determina di per sé inimicizia o interesse personale incompatibile con la valutazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto autonome le singole schede valutative, ciascuna riferita a uno specifico periodo, e ha escluso che il precedente conseguimento di giudizi apicali impedisca una successiva valutazione deteriore. La valutazione delle qualità militari riguarda il modo in cui esse si sono manifestate nel periodo considerato e non richiede necessariamente la correlazione con episodi disciplinari specifici. Il lieve abbassamento della qualifica era comunque giustificabile sulla base della relazione di servizio e della vicenda disciplinare, che al momento della redazione della scheda era valida ed efficace, pur non potendo essere menzionata direttamente nel documento caratteristico ai sensi dell’art. 694 del d.P.R. n. 90/2010. Le assenze per licenza e recuperi compensativi sono state ritenute fisiologiche e non interruttive della continuità del servizio. Infine, non è stata ravvisata contraddizione tra i giudizi analitici, la qualifica finale e il giudizio del revisore, poiché il rendimento era stato comunque qualificato come molto buono e non ottimo, mentre la qualifica finale deve risultare coerente nel complesso con gli indicatori della scheda.

Norme richiamate

  • art. 690 d.P.R. 90/2010

    Disciplina la redazione dei documenti caratteristici e le ipotesi di astensione dei superiori gerarchici; nel caso concreto non è stata ritenuta integrata una causa tipizzata di astensione.

  • art. 694 d.P.R. 90/2010

    Vieta di menzionare nella documentazione caratteristica vicende di rilievo penale o disciplinare; tali vicende possono tuttavia costituire il fondamento esterno della motivazione, attraverso atti preesistenti acquisiti al fascicolo personale.

  • art. 1026 d.P.R. 90/2010

    Collega il giudizio sintetico finale alle valutazioni dei singoli indicatori e richiede che la qualifica finale non sia logicamente confliggente con i giudizi parziali.

  • art. 3 d.P.R. 213/2002

    Richiamato quale fonte delle regole sull’astensione nella redazione dei documenti caratteristici; il giudice ha escluso che nel caso concreto ricorresse una situazione incompatibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato in relazione al difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto sufficientemente giustificata la valutazione deteriore alla luce degli atti del fascicolo e della complessiva autonomia della scheda.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento, non ritenuti violati in assenza di un concreto conflitto di interessi del compilatore.

Massime di principio

  • Nella redazione delle valutazioni caratteristiche del personale militare, le cause di astensione dei superiori gerarchici non sono necessariamente tassative; tuttavia, il semplice fatto che il superiore abbia rilevato o deferito un subordinato per un’infrazione disciplinare non determina automaticamente l’obbligo di astensione. Occorre una situazione concreta di conflitto o di grave ragione di opportunità, quale una contrapposizione personale estranea alla fisiologica dinamica di comando o una vicenda particolarmente delicata, idonea a compromettere la serenità del giudizio.
  • Le schede valutative militari sono autonome, poiché ciascuna riguarda uno specifico periodo di servizio; pertanto, il precedente conseguimento di giudizi apicali non impedisce una successiva valutazione deteriore, purché riferita al periodo considerato e non affetta da illogicità o contraddittorietà.
  • La valutazione delle qualità riportate nella scheda caratteristica riguarda il modo in cui esse si sono manifestate nel periodo oggetto di esame e non richiede necessariamente la contestazione o l’indicazione di specifici episodi disciplinari; anche caratteristiche tendenzialmente stabili possono ricevere una valutazione inferiore se, nel periodo considerato, il rendimento concretamente manifestato è stato meno elevato.
  • Il divieto di menzionare nella documentazione caratteristica vicende disciplinari o penali non impedisce che tali vicende, purché risultanti da atti preesistenti e validi, costituiscano il supporto esterno della valutazione e della relativa motivazione; il divieto riguarda la loro esplicita menzione nel documento, non la loro considerazione da parte dei superiori.
  • La qualifica sintetica finale deve essere logicamente coerente con l’insieme dei giudizi relativi ai singoli indicatori, ma non è necessario che ogni valutazione analitica sia accompagnata da una motivazione autonoma e puntuale quando la scheda, considerata complessivamente, consenta di comprendere il giudizio sul rendimento nel periodo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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